1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo quinquennale, la concessione dello stesso è interamente revocata. Per il corrispondente periodo è ripristinato un rapporto di lavoro a tempo pieno a tutti gli effetti retributivi, contributivi, ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto o comunque denominato. Per l’eventuale periodo di riposo fruito il personale è collocato in aspettativa non retribuita per motivi personali.
In alternativa, entro la cessazione dal servizio, il personale può chiedere il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale all’80 per cento a tutti gli effetti retributivi, contributivi, ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto o comunque denominato. In caso di decesso l’opzione può essere esercitata dagli aventi diritto entro 30 giorni dall’evento.
2. Qualora per effetto dell’interruzione anticipata del periodo quinquennale siano stati erogati elementi retributivi e contributivi non spettanti, il personale è tenuto al rimborso degli stessi comprese le quote a carico del lavoratore e del datore di lavoro versate agli enti previdenziali ed assistenziali. A tal fine l’Amministrazione si avvale delle garanzie di cui all’articolo 2, comma 3, fatta salva l’applicazione degli interessi legali se dovuti.
3. Qualora l’Amministrazione non sia in grado di offrire al personale durante la fase lavorativa un posto a tempo pieno ritenuto accettabile, il periodo quinquennale è interrotto e il rapporto di lavoro viene adeguato all’effettiva prestazione lavorativa a tutti gli effetti retributivi, contributivi, ai fini pensionistici e del trattamento di fine rapporto o comunque denominato. La rinuncia a un posto a tempo pieno senza un motivo fondato, riconosciuto tale dall’Amministrazione, comporta la revoca del periodo quinquennale a tutti gli effetti.
4. In caso d’interruzione del periodo quinquennale superiore a due anni, il personale deve concordare con l’Amministrazione l’eventuale revoca dell’intero periodo quinquennale o la sua prosecuzione.
5. Le modalità applicative di cui al presente articolo valgono anche per i periodi quinquennali ancora in corso.