1. Nell'ambito del singolo anno formativo è ammesso a fruire del periodo di riposo di cui all’articolo 2, fino al 5 per cento del rispettivo contingente di personale a tempo pieno.
2. Nel caso di presentazione di domande oltre il limite di cui al comma 1, vanno considerate con precedenza le domande di dipendenti con maggiore anzianità di servizio presso l’amministrazione provinciale.
3. La domanda per la fruizione dell’anno sabbatico può essere presentata solo dal personale che alla data di decorrenza del quinquennio ha in essere un rapporto di lavoro a tempo pieno. Durante l’articolazione quinquennale del rapporto di lavoro l’orario di lavoro rimane invariato.