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j) Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 141)
Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 8 del B.U. 21 giugno 2016, n. 15.

Art. 4  (Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante “Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante”)   delibera sentenza

(1) Dopo la lettera b) del comma 1/bis dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inserite le seguenti lettere c) e d):

“c) limitatamente alle scuole in lingua italiana, con eccezione delle graduatorie per l’insegnamento della seconda lingua, le nuove graduatorie di cui alla lettera b) vengono compilate a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, alle quali possono accedere:

1) i docenti già inseriti nelle graduatorie provinciali in vigore per l’anno scolastico 2015/2016;

2) i docenti abilitati all’insegnamento vincitori o idonei a seguito di un concorso per titoli ed esami bandito dal Sovrintendente scolastico o dalla Sovrintendente scolastica di Bolzano;

3) i seguenti docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e che, in possesso del prescritto titolo di studio, hanno prestato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie o nelle scuole professionali:

3.1 docenti abilitati inseriti in seconda fascia;

3.2 docenti abilitati a seguito di frequenza dei percorsi speciali abilitanti di cui all’articolo 15, comma 1/ter, del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modifiche, inseriti in terza fascia;

3.3 docenti di religione abilitati in possesso di idoneità rilasciata in via permanente dall'ordinario diocesano;

d) a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018, nelle graduatorie di cui alla lettera b) sono inseriti i docenti iscritti nelle graduatorie di istituto della provincia di Bolzano al 1° settembre 2016, che abbiano maturato tre anni di servizio nelle scuole statali o a carattere statale o nelle scuole paritarie, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 o di titolo di studio sperimentale dichiarato equivalente.”

(2) Dopo il comma 2/quater dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/quinquies. Le graduatorie non esaurite del concorso per esami e titoli per il reclutamento di personale docente nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano, bandito con decreto della Sovrintendente scolastica 11 ottobre 2012, n. 641, restano valide fino all’anno scolastico in cui viene emanato il bando per il concorso successivo.”

(3) I commi 5 e 6 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“5. Ogni Intendenza scolastica può istituire apposite graduatorie al fine di coprire posti che richiedono l’impiego di personale specificamente qualificato in relazione a particolari metodologie didattiche o a particolari tipologie di offerta formativa. L’inserimento in queste graduatorie avviene a domanda del personale docente interessato e previo superamento di una procedura selettiva effettuata dalla competente Intendenza scolastica o da singole istituzioni scolastiche. A tal fine valgono i seguenti presupposti:

  1. la particolare metodologia didattica o la particolare tipologia di offerta formativa deve essere prevista nel piano triennale dell’offerta formativa;
  2. i docenti hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure sono inseriti nelle graduatorie provinciali o d’istituto.

6. La Giunta provinciale definisce le particolari metodologie didattiche e stabilisce le modalità della procedura selettiva nonché disposizioni organizzative per la copertura di tali posti.”

(4) Dopo il comma 6 dell’articolo 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 6/bis e 6/ter:

“6/bis Qualora non dovesse essere possibile occupare tutti i posti di cui al comma 5 con la predetta procedura di selezione, le istituzioni scolastiche possono bandire la procedura selettiva anche per persone esterne alla categoria professionale del personale docente. In tali casi l’incarico alla medesima persona non può superare la durata complessiva di 36 mesi e non è rinnovabile.

6/ter In alternativa all’assegnazione dei posti di cui al comma 6/bis i posti rimanenti possono essere assegnati mediante contratti con cooperative sociali o strutture simili. In questi casi i rispettivi importi vengono assegnati tramite il finanziamento scolastico al bilancio dell’istituzione scolastica per il finanziamento degli incarichi.”

(5) Dopo il comma 1 dell’articolo 12/quinquies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2. Il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia pubbliche con valido titolo di studio da persone in possesso dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è da considerare ai fini delle graduatorie e della progressione di carriera. L’attuazione di tale disposizione avviene, a seconda della competenza, con deliberazione della Giunta provinciale o con contratto collettivo.”

(6) Dopo l’articolo 12/sexies della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 12/septies, 12/octies e 12/novies:

“Art. 12/septies (Periodo di formazione e di prova)

1. Il dirigente scolastico o la dirigente scolastica valuta il servizio prestato dal personale docente nel periodo di formazione e di prova. Motivando la propria decisione, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica può discostarsi dal parere del comitato per la valutazione. In caso di valutazione negativa, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.

2. In caso di gravi lacune di carattere metodologico-didattico e relazionale, segnalate dalla dirigente scolastica o dal dirigente scolastico, la ripetizione del periodo di formazione e prova può essere preclusa con provvedimento motivato dell’intendente scolastica o dell’intendente scolastico competente, sentito il consiglio del personale docente.

3. Le disposizioni relative al superamento del periodo di formazione e di prova nonché all’obbligo di formazione e alle ulteriori modalità per lo svolgimento del periodo di formazione sono stabilite dalla Giunta provinciale.

Art. 12/octies (Formazione in servizio del personale docente)

1. Nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente, la formazione dei docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato è obbligatoria, permanente e strutturale. Il piano individuale di formazione del personale docente viene concordato con la dirigente scolastica o con il dirigente scolastico.

2. La formazione in servizio deve fare riferimento al profilo di competenze del o della docente e riguarda, oltre alla professionalizzazione del personale docente, le esigenze delle singole istituzioni scolastiche, in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con le priorità definite dalla rispettiva Intendenza scolastica.

Art. 12/novies (Formazione del personale docente)

1. La Giunta provinciale istituisce, in cooperazione con le Università e gli Istituti pedagogici di istruzione superiore che hanno sede nel territorio corrispondente all’insieme dei territori dei membri che costituiscono il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino”, appositi percorsi formativi diretti al conferimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente, qualora il fabbisogno di personale docente qualificato non possa essere soddisfatto mediante l’attivazione dei percorsi di formazione iniziale corrispondenti a quelli previsti dalla normativa nazionale. L’efficacia dell’abilitazione conseguita a conclusione di questi percorsi formativi è limitata alle scuole funzionanti nella Provincia autonoma di Bolzano e riguarda esclusivamente le classi di concorso delle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica esistenti nella sola provincia autonoma di Bolzano o che vengono impartite in lingua tedesca nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano.”

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