(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6, è inserito il seguente comma:
“2/bis I docenti di seconda lingua, qualora non abbiano conseguito l’abilitazione nella lingua da insegnare oppure non abbiano conseguito l’esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di secondo grado in una scuola, la cui lingua di insegnamento corrisponde alla lingua da insegnare, devono superare un apposito esame sulla conoscenza della lingua da insegnare.”