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j) Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 141)
Modifiche di leggi provinciali in materia di istruzione

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 8 del B.U. 21 giugno 2016, n. 15.

Art. 1 (Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante “Autonomia delle scuole”   delibera sentenza

(1) L’articolo 4 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

“Art. 4 (Piano triennale dell’offerta formativa)

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, il piano triennale dell’offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale nonché dell’orientamento didattico ed educativo della scuola e comprende la progettazione curricolare, extracurricolare e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.

2. Il piano triennale è coerente con gli obiettivi formativi dei diversi tipi e indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalità del personale della scuola.

3. Le esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal piano triennale costituiscono uno dei criteri per l’assegnazione delle risorse di personale di cui all’articolo 15.

4. Il piano triennale contiene altresì gli obiettivi e le modalità delle attività formative offerte dall’istituzione scolastica e rivolte a tutto il personale della scuola autonoma.

5. Il piano triennale tiene conto delle misure dei piani di miglioramento e dello sviluppo continuo dell’offerta formativa risultanti dagli esiti della valutazione interna ed esterna.

6. La dirigente scolastica o il dirigente scolastico, con il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica, definisce le linee di indirizzo per la predisposizione del piano triennale. Su tale base, il collegio dei docenti elabora il piano triennale, che viene approvato dal consiglio di istituto entro il mese di novembre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento. Il piano entra in vigore l’anno scolastico successivo e può essere rivisto annualmente entro il mese di novembre.

7. Il piano triennale è pubblicato e costantemente aggiornato sul sito internet della scuola. I piani triennali delle istituzioni scolastiche autonome sono inoltre pubblicati sul sito internet della rispettiva Intendenza scolastica. Per agevolare la comparazione dei piani triennali da parte di alunne, alunni e famiglie, l’Intendenza scolastica competente fornisce alle scuole indicazioni sull’articolazione degli stessi.”

(2) Dopo l’articolo 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 13/bis (Valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche)

1. La valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche si orienta agli obiettivi e all’attuazione del piano triennale dell’offerta formativa nonché al profilo professionale dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche. Essa comprende la valutazione del servizio in anno di prova, la valutazione del servizio annuale e la valutazione del servizio globale, che viene effettuata un’unica volta nell’arco dell’incarico dirigenziale.

2. Nell’individuazione degli indicatori per la valutazione sono da considerare i seguenti ambiti:

  1. competenze gestionali ed organizzative;
  2. competenze nell’ambito della gestione e dello sviluppo del personale;
  3. contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli alunni e delle alunne;
  4. promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica e dei rapporti con il contesto sociale e territoriale;
  5. processi e misure di miglioramento conseguenti alla valutazione interna ed esterna.

3. L’intendente scolastica o l’intendente scolastico competente provvede alla valutazione del servizio sulla base di una proposta di valutazione elaborata da un’ispettrice scolastica o da un ispettore scolastico ovvero da un team di valutazione. A tal fine trovano applicazione le seguenti disposizioni:

  1. la valutazione del servizio in anno di prova si riferisce al primo anno di lavoro e riguarda tutti gli ambiti di cui al comma 2. La proposta di valutazione viene elaborata da un team di valutazione composto da due ispettrici scolastiche o ispettori scolastici; per le scuole delle località ladine il team di valutazione è composto da un’ispettrice scolastica o un ispettore scolastico e da una o un dirigente dell’Intendenza scolastica ladina;
  2. la valutazione del servizio annuale è una valutazione in itinere; la proposta di valutazione viene elaborata da un’ispettrice scolastica o da un ispettore scolastico;
  3. la valutazione del servizio globale viene effettuata una volta nell’arco dell’incarico dirigenziale e concerne tutti gli ambiti di cui al comma 2. La proposta di valutazione viene elaborata da un team di valutazione composto da due ispettrici scolastiche o da due ispettori scolastici.  

4. Su richiesta della dirigente scolastica o del dirigente scolastico l’intendente scolastica o l’intendente scolastico competente può approvare anche una forma di valutazione alternativa per la valutazione del servizio annuale e globale.

5. Le singole Intendenze scolastiche definiscono, con riferimento alle loro diverse realtà, gli indicatori e i dettagli operativi per la valutazione del servizio.

6. Con contratto collettivo provinciale vengono definiti l’ammontare del fondo per l’assegnazione della retribuzione di risultato e i criteri di assegnazione.”

(3) Il comma 4 dell’articolo 15/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Nell'ambito degli organici delle istituzioni scolastiche può essere impiegato, oltre al personale con specifica abilitazione all’insegnamento, anche personale docente in possesso di abilitazione all’insegnamento per altri gradi di scuola, purché lo stesso disponga di idonee competenze disciplinari e didattiche per l’insegnamento da impartire. Tale servizio viene riconosciuto ai fini della carriera. Il personale docente a tempo indeterminato mantiene il proprio inquadramento stipendiale. La Giunta provinciale definisce le linee guida per il riconoscimento delle competenze e per l’istituzione di cattedre verticali. Nell’assegnazione del personale docente alle classi della scuola primaria, la dirigente scolastica o il dirigente scolastico, al fine di garantire un approccio formativo globale, mantiene limitato il numero di docenti nel consiglio di classe.”

massimeCorte costituzionale - sentenza 8 maggio 2018, n. 122 - Istruzione – autonomia delle scuole – valutazione del lavoro dei dirigenti scolastici e delle dirigenti scolastiche – parziale non fondatezza
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