(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è inserito il seguente comma:
“1/bis Al fine di valorizzare le eccellenze, di migliorare le prestazioni scolastiche e di prevenire la dispersione scolastica, il dirigente scolastico o la dirigente scolastica, in accordo con il consiglio di classe, può individuare idonei percorsi formativi, iniziative ed azioni di orientamento, che possono aver luogo sia trasversalmente ai gradi di scuola che a livello extrascolastico.”
(2) Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è inserito il seguente articolo:
“Art. 7/bis (Percorsi di alternanza scuola-lavoro)
1. Al fine di favorire l’orientamento delle alunne e degli alunni e di facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro, le istituzioni scolastiche definiscono, nel rispetto delle indicazioni provinciali, nel piano triennale dell’offerta formativa azioni adeguate per consentire molteplici modalità di incontro tra scuola e mondo del lavoro. I percorsi nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro possono essere effettuati sia durante che al di fuori dell’orario scolastico. I percorsi formativi scuola-lavoro possono essere realizzati anche fuori provincia o all’estero.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, al fine di promuovere l’alternanza scuola-lavoro, gestisce un portale internet senza oneri per le imprese e per le alunne e gli alunni.”