1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 7, l'accreditamento dell’Ente ha validità dall’emanazione del provvedimento di accreditamento sino alla conclusione del periodo di Programmazione 2014-2020.
2. Qualora nel periodo di validità dell’accreditamento l’Ufficio FSE introduca modifiche ai requisiti o al loro contenuto specifico, l’accreditamento in precedenza rilasciato resta valido per un anno dalla modifica introdotta. Entro tale ultimo termine gli Enti accreditati devono adeguarsi rispetto alla modifica introdotta.