(1) A decorrere dall'anno scolastico 2002/03 al personale ispettivo di cui all'articolo 1 è corrisposta una retribuzione di risultato che non può essere superiore al 30% dell'indennità di funzione provinciale attribuita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, e che va conferita dall'intendente/dalla intendente scolastico/a competente a seguito della valutazione annuale.
(2) L'indennità di cui al comma 1 può essere negata o ridotta dall'intendente/dalla intendente scolastico/a competente in caso di valutazione non soddisfacente sull'assolvimento delle funzioni ispettive.
(3) Per gli anni scolastici 2000/01 e 2001/02 al personale ispettivo viene corrisposta l'indennità di risultato prevista per i/le direttori/direttrici di ripartizione dell'amministrazione provinciale di cui all'articolo 11 del contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigenziale provinciale del 17 luglio 2000.
(4) La retribuzione di risultato di cui al comma 1 e l'indennità di cui al comma 3, spettano anche al personale assente per malattia, per astensione obbligatoria per maternità e per distacco sindacale retribuito e a quello comandato alla provincia.