(1) La Provincia istituisce un registro provinciale delle artiste e degli artisti, tenuto dalle ripartizioni provinciali competenti in materia di cultura.
(2) L’iscrizione nel registro di cui al comma 1 costituisce presupposto per accedere alle misure di sostegno erogate dalla Provincia ai sensi della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4.
(3) La Giunta provinciale determina le modalità di tenuta e funzionamento del registro. 6) 7)