(1) Per migliorare l’offerta di proprie iniziative educative e culturali o per contenerne la spesa di settore, la Provincia può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, anche a seguito di procedura negoziata, nei limiti di valore consentiti dalla vigente normativa. Tali contratti possono avere per oggetto denaro o la fornitura di beni o servizi a favore della Provincia.
(2) I proventi in denaro derivanti dai contratti di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio provinciale e destinati al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1. L'assessora o assessore alle finanze e al bilancio apporta le conseguenti variazioni di bilancio per iscrizione delle maggiori entrate e assegnazione ai relativi capitoli di spesa. La stessa procedura è seguita per le elargizioni di denaro o altri proventi economici che la Provincia riceve da soggetti pubblici o privati per il finanziamento di iniziative educative e culturali.