(1) La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e su proposta del componente competente della Giunta provinciale, consulte culturali quali organi consultivi per ciascun gruppo linguistico con funzioni di supporto per l’individuazione degli indirizzi di politica culturale e ne determina il numero dei componenti. Il relativo componente competente della Giunta provinciale ne fa parte e funge da presidente. 8)
(2) Le consulte culturali si riuniscono in seduta congiunta in veste di Consulta culturale provinciale che funge da organo consultivo, con funzioni di supporto, per l’individuazione degli indirizzi comuni di politica culturale. Ciascuno dei tre componenti della Giunta provinciale competenti per la cultura funge, a rotazione, da presidente per un terzo del mandato di legislatura. La Consulta culturale provinciale si riunisce in seduta pubblica almeno una volta l’anno.
(3) Per esaminare nuovi progetti culturali e programmazioni pluriennali le consulte culturali possono organizzarsi in commissioni o sottocommissioni, coinvolgendo, se necessario, anche organizzazioni o esperte ed esperti esterni, nominati dalla Giunta provinciale. 9)
(4) 10)
(5) Ai/alle componenti e ai segretari/alle segretarie delle consulte culturali, commissioni e sottocommissioni sono corrisposti, in quanto spettanti, i gettoni di presenza e il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale. 11)