(1) In caso di maternità le volontarie hanno diritto all’interruzione del servizio civile provinciale nei limiti previsti dalla legge per il congedo obbligatorio di maternità.
(2) Al termine del congedo obbligatorio di maternità, il servizio civile provinciale può essere ripreso; in caso contrario il rapporto si interrompe definitivamente.
(3) Le volontarie hanno diritto alla liquidazione del rimborso spese fino all’ultimo giorno di servizio prestato.