(1) I volontari e le volontarie del servizio civile provinciale possono assentarsi per malattia fino a un massimo complessivo di 45 giorni anche non consecutivi. Il superamento di tale limite massimo comporta l’esclusione dal servizio, salvo quanto previsto al comma 3.
(2) Per i primi 15 giorni di assenza per malattia, i volontari e le volontarie hanno diritto all’intero importo del rimborso spese mensile. Per il periodo eccedente, per un massimo di ulteriori 30 giorni di malattia, l’importo del rimborso spese mensile è decurtato in proporzione ai giorni di assenza.
(3) In presenza di motivi di particolare gravità e su richiesta del promotore, l’Ufficio decide se e in che misura concedere una proroga del limite massimo di cui al comma 1, non superiore a venti giorni. Durante il periodo di proroga non spetta alcun rimborso spese.
(4) L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente al promotore e documentata con certificato medico.