(1) I progetti contengono una dettagliata descrizione delle attività e dei compiti assegnati alle volontarie e ai volontari del servizio civile provinciale e informazioni relative alla loro formazione. Essi indicano inoltre il numero di volontarie e volontari richiesti e i relativi dati anagrafici.
(2) Nessun onere economico può essere posto a carico dei volontari e delle volontarie.
(3) In caso superamento del numero di posti disponibili, il numero di volontarie e volontari da assegnare a ciascun promotore viene ridotto per consentire di includere tutti i progetti che raggiungono il punteggio minimo previsto.