(1) Il Servizio veterinario provinciale verifica se le persone da nominare a guardia zoofila ai sensi dell'Art. 15 (, comma 2, della legge siano in possesso dei requisiti di legge. 2. Il Servizio veterinario provinciale verifica almeno ogni cinque anni ed ogni qualvolta abbia notizia di nuovi fatti sopravvenuti, se le persone nominate a guardia zoofila siano ancora in possesso dei requisiti richiesti.)