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b) Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 191)
Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali

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1)
Pubblicato nel B.U. 16 luglio 2013, n. 29.

Art. 28 (Corso abilitante)

(1) Chi intende svolgere servizio di volontariato in qualità di guardia zoofila presso le associazioni o gli enti di cui all’Art. 15 (della legge deve avere frequentato un corso abilitante e superato il prescritto esame finale.

(2) Il corso abilitante è organizzato dal Servizio veterinario provinciale su richiesta dell’associazione o ente preposto al coordinamento delle guardie zoofile che comunica anche il numero di persone da formare ritenuto necessario per garantire un efficace servizio.)

(3) Il Servizio veterinario provinciale organizza il corso abilitante per il corrispondente numero di persone da formare ai sensi del comma 2, con il sostegno del Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e l’eventuale coinvolgimento delle associazioni o degli enti di cui all’articolo 15 della legge. Qualora il numero di richieste di ammissione al corso superi il numero di persone da formare, l’accesso al corso è regolato da apposito esame d’ammissione scritto. Le materie sulle quali verte l’esame d’ammissione sono le stesse previste per il corso di cui al comma 5 e la commissione d’esame è la stessa di cui al comma 7.

(4) Per l’ammissione al corso abilitante, i candidati e le candidate devono essere in possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito al diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado.

(5) Il corso abilitante prevede almeno 70 ore di lezione, di cui almeno 20 devono essere di natura pratica. Il corso verte sulle seguenti materie:

  1. elementi di diritto costituzionale con particolare riguardo all'ordinamento della Provincia autonoma di Bolzano;
  2. elementi di diritto penale e di procedura penale;
  3. normativa sulla protezione degli animali;
  4. normativa sull'attività venatoria in relazione alla protezione degli animali;
  5. norme di procedura per l'applicazione di sanzioni amministrative e redazione del relativo processo verbale di contestazione;
  6. principali malattie infettive degli animali trasmissibili all’uomo;
  7. nozioni sul comportamento degli animali.

(6) L'esame finale consiste in una prova scritta ed una orale riguardanti le materie oggetto del corso. Sono ammessi all'esame solamente i corsisti che hanno frequentato almeno il 70 per cento del monte ore complessivo del corso. È ammesso alla prova orale chi ha superato la prova scritta con il punteggio minimo di sei decimi.

(7) La commissione esaminatrice è composta da tre docenti del corso ed è nominata dal Direttore o dalla Direttrice del Servizio veterinario provinciale.

(8) Chi supera l’esame finale del corso abilitante acquisisce l’idoneità ad aspirante guardia zoofila e, per essere proposto o proposta per la relativa nomina, deve effettuare con successo un periodo di tirocinio della durata di almeno quattro mesi presso un’organizzazione o un ente di cui all’articolo 15 della legge, sotto controllo del servizio di coordinamento delle guardie zoofile.

(9) Chi ha frequentato con successo un corso abilitante al di fuori del territorio della Provincia di Bolzano e possiede i requisiti soggettivi di cui all’articolo 15, comma 2, della legge nonché l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al comma 4 del presente articolo, può richiedere al Servizio veterinario provinciale il riconoscimento della formazione ricevuta ai fini della nomina a guardia zoofila. Nella valutazione della richiesta il Servizio veterinario provinciale verifica che la formazione ricevuta dai richiedenti corrisponda per contenuti e numero di ore a quanto previsto dal comma 5.

(10) Il Servizio veterinario provinciale, nell’ambito delle proprie competenze di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3, e successive modifiche, può organizzare corsi di formazione e aggiornamento del personale di cui all’articolo 15, comma 1, della legge.

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