(1) L’associazione o ente preposto al coordinamento delle guardie zoofile ai sensi dell’Art. 15, comma 4, della legge, nomina una persona responsabile del servizio di coordinamento delle guardie zoofile e ne comunica il nominativo al Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige e al Servizio veterinario provinciale. La persona incaricata del coordinamento è responsabile del funzionamento del servizio. Essa ha in ogni caso la facoltà di delegare parte dei suoi compiti ad altre persone e di affidare ad altri l’incarico per il servizio notturno e per il servizio domenicale e festivo.
(2) Tutte le segnalazioni che pervengono al Servizio veterinario provinciale, al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, alle associazioni per la protezione degli animali, nonché ad altri enti pubblici vengono trasmesse al servizio di coordinamento di cui al comma 1. La persona responsabile del servizio assegna alle guardie zoofile gli incarichi con gli interventi da eseguire stabilendo il tempo massimo entro il quale gli stessi devono essere eseguiti, tenuto conto della disponibilità di tempo della singola guardia zoofila nonché della distanza della sua abitazione dal luogo degli interventi.
(3) Le guardie zoofile devono contattare il servizio di coordinamento in caso di dubbi o incertezze di carattere tecnico prima, durante o dopo l'esecuzione di un intervento. Se il o la responsabile del servizio di coordinamento non fosse in grado di fare chiarezza relativamente alle incertezze prospettate, deve assumere i contatti necessari ad ottenere gli opportuni chiarimenti, inoltrando successivamente le informazioni ricevute alle guardie zoofile.
(4) La guardia zoofila che non fosse in grado di portare a compimento un intervento entro il tempo concordato in sede di attribuzione dell’incarico, è tenuta a darne comunicazione al servizio di coordinamento, il cui responsabile adotterà i provvedimenti necessari per una rapida soluzione dell’intervento.
(5) A conclusione del turno di servizio, le guardie zoofile redigono un verbale, indicando la tipologia dell'attività svolta, il tempo impiegato, le distanze percorse e le infrazioni accertate. Nel verbale è inoltre riportato il nome del veterinario o della veterinaria ufficiale che ha eventualmente collaborato ed il relativo parere. Una copia del verbale deve essere inoltrata entro 3 giorni lavorativi all’associazione o ente preposto al coordinamento delle guardie zoofile di cui al comma 1.
(6) In caso di infrazione agli obblighi di servizio o di inosservanza degli ordini di servizio, il Servizio veterinario provinciale può sospendere la guardia zoofila con effetto immediato e disporre la revoca della relativa nomina. Le guardie zoofile colpite dai suddetti provvedimenti sono tenute a restituire all’associazione o ente preposto al coordinamento la tessera di servizio, l'uniforme ed il distintivo, che saranno trasmessi alla competente associazione per la protezione degli animali.
(7) Durante il servizio le guardie zoofile devono essere assicurate sulla vita, contro gli infortuni e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono a carico delle competenti associazioni. Le guardie zoofile che prestano volontariamente la loro opera hanno diritto al rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del servizio.
(8) Le guardie zoofile contribuiscono al perseguimento degli obiettivi della normativa vigente sulla protezione degli animali sia attraverso un'opera di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sia accertando eventuali violazioni di legge. Accertata la violazione, le guardie zoofile sottopongono il caso al Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige.