1. Nel caso di recesso o di revoca, al licenziatario non è riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell’anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui è stato licenziatario del marchio.
2. Il recedente o il revocato è altresì responsabile verso la Provincia e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte a suo nome e per suo conto dalla Provincia per il periodo in cui è stato licenziatario del marchio.
3. A seguito del recesso o della revoca, il licenziatario è cancellato dall’elenco dei licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all’utilizzo del marchio ombrello.