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Delibera 6 settembre 2011, n. 1356
Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo del marchio ombrello "Alto Adige"/"Südtirol": modifiche - Revoca della delibera della Giunta Provinciale n. 2834 del 23.11.2009

Allegato

Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo del marchio ombrello “Alto Adige”/“Südtirol”

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l’assegnazione e l’utilizzo del marchio ombrello “Alto Adige” o “Südtirol”, in seguito denominato marchio ombrello.

2. Ai fini del presente regolamento per Provincia si intende la Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.

CAPO I
MARCHIO OMBRELLO

Art. 2 (Marchio e corporate design)

1. Il marchio ombrello è un marchio denominativo e figurativo registrato.

2. Il corporate design del marchio ombrello si compone della scritta “Alto Adige” o “Südtirol”, elaborata ad hoc, dei colori predefiniti e del panorama stilizzato dell’Alto Adige (elementi base del marchio ombrello).

3. Il marchio ombrello serve a presentare in modo uniforme i prodotti e servizi della Provincia, concentrando gli sforzi di commercializzazione ed aumentando l’efficacia delle iniziative commerciali.

Art. 3 (Identità del marchio)

1. L’identità del marchio ombrello si basa su vari elementi, articolati a piramide, dall’alto verso il basso: differenziatori, valori centrali e valori sostanziali. Si tratta dei valori che il marchio ombrello intende veicolare e a cui associare in futuro l’Alto Adige.

2. I differenziatori, i valori centrali e i valori sostanziali del marchio ombrello sono descritti nei siti web ufficiali www.provincia.bz.it/marchioombrello o www.altoadige.info/marchioombrello.

Art. 4 (Posizionamento del marchio)

1. l posizionamento del marchio ombrello si basa sul seguente messaggio di fondo: “L’Alto Adige rappresenta una simbiosi ricca di contrasti, tra elementi alpini e mediterranei, spontaneità e affidabilità, natura e cultura”

Art. 5 (Tracciabilità)

1. Il marchio ombrello assume la valenza di una certificazione di origine.

Art. 6 (Forme d’applicazione)

1. Il marchio ombrello potrà essere utilizzato sotto forma d’applicazione fissa oppure modulare.

2. Nel caso dell’applicazione fissa la scritta “Alto Adige” o “Südtirol” e il panorama stilizzato dell’Alto Adige formano un’unità indivisibile. La dimensione di questa unità è scalabile esclusivamente in proporzione nonché entro le varianti di grandezza predefinite.

3. L’applicazione modulare permette l’uso di tutti gli elementi di base del marchio ombrello. L’utilizzo dell’applicazione modulare è riservato alle istituzioni. Essa è impiegata esclusivamente dai competenti dipartimenti e ripartizioni della Provincia, dall’Organizzazione export Alto Adige (EOS), dalla Business Location Alto Adige (BLS) e dall’Alto Adige Marketing (SMG) ovvero in manifestazioni approvate dal gruppo ristretto. L’applicazione modulare è consentita solamente nel rispetto delle regole applicative.

4. Il marchio ombrello può inoltre essere utilizzato anche nella forma d’applicazione “Impresa dell’Alto Adige“. In questa forma applicativa (marchio di localizzazione) il marchio ombrello, il panorama stilizzato a colori e la scritta in carattere Kievit costituiscono un’unità indivisibile, nella quale però la dicitura “Impresa dell’” può essere adottata in diverse varianti linguistiche.

CAPO II
REQUISITI

Art. 7 (Requisiti per l’uso del marchio ombrello)

1. L’uso del marchio ombrello è accessibile a tutte le imprese, istituzioni e organizzazioni dell’Alto Adige che producono beni o erogano servizi associabili al territorio altoatesino, nel rispetto delle condizioni del presente regolamento.

2. L’utilizzatore del marchio nell’applicazione fissa o modulare deve essere in grado di consolidare ovvero rafforzare l’immagine dell’Alto Adige, nonché l’identità e il posizionamento del marchio ombrello. L’uso del marchio ombrello in tali applicazioni è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) l’utilizzatore del marchio, la sua attività o il suo prodotto devono essere compatibili con l’identità e il posizionamento del marchio ombrello, e devono possedere i necessari requisiti di diretta associabilità all’Alto Adige in quanto impresa, attività o prodotto tipico, peculiare e caratteristico della regione;

b) nei settori produttivi il marchio ombrello potrà essere utilizzato esclusivamente per beni prodotti interamente in Alto Adige oppure che abbiano subito la loro prevalente o comunque la loro ultima sostanziale ed economicamente giustificata lavorazione in provincia di Bolzano. Nel caso dei servizi – nel senso più ampio del termine - il marchio ombrello può essere utilizzato solamente per i servizi interamente erogati sul territorio altoatesino;

c) impiego di materiali o di materie prime di prevalente provenienza altoatesina. In alternativa, la concezione o il design del prodotto deve essere stato realizzato interamente in Alto Adige;

d) l’attività dell’utilizzatore del marchio non può essere illegale, immorale o discriminante, e deve essere apartitica e neutrale sul piano confessionale. Sono in ogni caso esclusi dall’uso del marchio ombrello i beni e servizi dell’industria pesante nonché i materiali bellici e le armi;

e) i beni e servizi devono essere di elevata qualità. Sono esclusi beni e servizi a prezzi stracciati. L’utilizzatore del marchio deve poter certificare il successo dell’attività nel suo settore oppure perseguire iniziative promettenti. L’uso del marchio ombrello non può essere concesso nel caso in cui l’azienda o l’utilizzatore registrato o potenziale del marchio sia fatto oggetto di lamentele da parte dei clienti con una frequenza superiore alla media e tali da fare supporre carenze qualitative.

3. La forma di applicazione dell’indicazione di origine “Impresa dell’Alto Adige“ può essere utilizzata da imprese operanti nel settore produttivo o dei servizi. Il presupposto per l’uso di tale applicazione è che l’impresa sia iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia di Bolzano, abbia la propria sede legale e sociale in Alto Adige, non eserciti attività illegali, immorali o discriminanti e che, nell’esercizio delle proprie attività, non arrechi danno o pregiudizio alcuno alla Provincia.

4. I prodotti agroalimentari che rispondono ai requisiti previsti dalla legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, possono recare il marchio di qualità introdotto dalla medesima legge.

5. Nel settore dei prodotti agroalimentari il marchio ombrello o elementi dello stesso possono essere utilizzati solo per prodotti tutelati da indicazione geografica protetta (IGP) o da denominazione d’origine protetta (DOP) riferibili all’Alto Adige nonché per i vini DOC, qualora siano disciplinati da un regolamento specifico predisposto ad opera della Ripartizione commercio competente per materia di concerto con il Brandmanagement.

Per questi tre prodotti, tutelati da norme comunitarie, l’uso del marchio nell’applicazione fissa è disciplinato da apposite regole d’applicazione, elaborate dalla Ripartizione al commercio di concerto con il Brandmangement.

6. Per tutti gli altri prodotti agroalimentari - fatte salve le possibilità di uso dell’indicazione di origine ai sensi dell’articolo 15 e delle indicazioni previste dalla direttiva sull’etichettatura 2000/13/CE - è vietato utilizzare sia il marchio di qualità che il marchio ombrello, nonché elementi degli stessi.

7. Le imprese attive nei settori del turismo e della ristorazione che somministrano cibi e bevande devono adottare misure opportune per valorizzare, rendere maggiormente visibili e per migliorare il posizionamento dei prodotti di qualità altoatesini nel settore alberghiero e della gastronomia. L’offerta mirata di prodotti di qualità altoatesini nel settore alberghiero e della ristorazione è di fondamentale importanza per l’uso del marchio ombrello, che garantisce l’origine altoatesina. Le aziende che somministrano cibi e bevande devono offrire nelle loro liste delle vivande e delle bevande o nel buffet della prima colazione, sempre se disponibili e in misura accettabile, anche prodotti tipici altoatesini. Tali prodotti devono essere contrassegnati o etichettati come prodotti altoatesini. Questo obbligo vale in ogni caso per tutti i prodotti alimentari altoatesini (prodotti di qualità altoatesini) recanti il marchio di qualità con l’indicazione di origine Alto Adige, l’indicazione geografica protetta (IGP) o la denominazione d’origine protetta (DOP), nonché per i vini DOC e le bevande alcoliche altoatesine. Tra i prodotti alimentari altoatesini rientrano in particolar modo prodotti di qualità come latte fresco, yogurt e panna, burro e formaggi, pane e, se previsti nelle liste o nel buffet, anche mele e speck. Dei prodotti offerti dei quali siano disponibili anche prodotti altoatesini, il 25 percento deve consistere in prodotti altoatesini.

8. In casi motivati può essere concessa un’autorizzazione speciale all’uso del marchio ombrello. Sempre in casi motivati oppure in casi non previsti dal presente regolamento, l’uso del marchio ombrello può essere rifiutato.

Art. 8 (Rispetto delle regole d’applicazione)

1. L’utilizzatore del marchio è tenuto al tassativo rispetto delle regole d’applicazione, riportate nei moduli digitali e nel sito internet della Provincia www.provincia.bz.it/marchioombrello.

CAPO III
GESTIONE ED ASSEGNAZIONE

Art. 9 (Proprietario e utilizzatore del marchio)

1. Titolare, proprietario e detentore del marchio ombrello è la Provincia.

2. La Provincia assegna il marchio ombrello soprattutto ad imprese o organizzazioni con sede in provincia di Bolzano, allo scopo di promuovere la reciproca valorizzazione d’immagine. L’utilizzatore del marchio trae vantaggio dall’immagine e dalla posizione sul mercato del marchio ombrello, e potenzia a sua volta il marchio ombrello con la propria immagine.

Art. 10 (Gestione del marchio ombrello)

1. La Provincia incarica un gruppo ristretto, composto da tre persone:

a) della gestione del marchio ombrello;

b) dell’esame delle richieste di utilizzo del marchio ombrello;

c) della decisione in merito ad eventuali quesiti applicativi o interpretativi relativi alla strategia e al posizionamento del marchio ombrello;

d) dell’approvazione delle manifestazioni in cui si può utilizzare l’applicazione modulare del marchio ombrello di cui all’articolo 6, comma 3;

e) della determinazione dei diritti di utilizzo previsti in caso di contratto di licenza ai sensi dell’articolo 17;

f) della determinazione dell’ammontare della percentuale dei controlli a campione annuali da effettuare presso gli utilizzatori registrati ai sensi dell’articolo 18, comma 1.

2. Il gruppo ristretto propone alla Giunta provinciale eventuali modifiche del presente regolamento.

3. Il gruppo ristretto è composto:

a) dalla direttrice o dal direttore della ripartizione competente della Provincia;

b) dalla direttrice o dal direttore della società Alto Adige Marketing (SMG);

c) dalla direttrice o dal direttore dell’Organizzazione export Alto Adige (EOS).

4. La Provincia nomina una persona incaricata del marchio ombrello quale interlocutore per l’utilizzo del marchio, presso la quale il gruppo ristretto stabilisce la propria sede operativa. Questa persona è responsabile in particolare dell’evasione delle richieste d’utilizzo del marchio ombrello secondo l’articolo 12, della consulenza e dell’assistenza agli utilizzatori del marchio, della gestione degli eventuali reclami in base all’articolo 17 nonché, ove richiesto, del rilascio del nulla osta ai sensi dell’articolo 12, comma 3. Essa partecipa alle sedute del gruppo ristretto con voto consultivo.

5. La persona incaricata del marchio ombrello può, a mezzo di convenzione, essere insediata anche presso un ufficio esterno all’amministrazione provinciale. Essa rimane tuttavia sottoposta alle direttive della Provincia, mentre per quanto attiene alle sue funzioni soggiace al gruppo ristretto. La sua attività è retribuita dalla Provincia.

Art. 11 (Richiesta di uso del marchio)

1. Il diritto di uso del marchio ombrello viene concesso su richiesta. La richiesta può essere presentata on-line al sito internet della Provincia, al seguente indirizzo http://www.provincia.bz.it/marchioombrello. In alternativa, la richiesta può essere presentata anche via posta o fax.

2. Nella richiesta devono essere indicati i principali dati personali del richiedente, che deve anche dichiarare di rispettare le disposizioni del presente regolamento e le regole d’applicazione di cui all’articolo 8, e di non fare uso illegittimo o abusivo del marchio ombrello.

Art. 12 (Licenza d’uso)

1. Si può scegliere tra applicazione fissa, applicazione modulare o applicazione “Impresa dell’Alto Adige”.

2. In caso di richiesta dell’applicazione fissa o dell’applicazione “Impresa dell’Alto Adige”, la licenza d’uso del marchio ombrello è concessa previa verifica tramite un procedimento automatizzato. Il marchio ombrello può essere scaricato dal sito internet della Provincia (indirizzo: http://www.provincia.bz.it/marchioombrello). Il procedimento automatizzato è riservato alle imprese iscritte nel registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia di Bolzano. In assenza di iscrizione la licenza d’uso dell’applicazione fissa del marchio ombrello è concessa previo esito positivo del controllo della richiesta.

3. In caso di richiesta dell’applicazione modulare, la licenza d’uso del marchio ombrello è concessa previo esito positivo del controllo della stessa. I codici individuali, necessari per poter scaricare i moduli digitali sono inviati a mezzo di posta elettronica. Su richiesta sono inviati i relativi file. Fino alla revoca da parte del gruppo ristretto, le utilizzazioni delle applicazioni modulari devono essere sottoposte all’esame della persona incaricata del marchio ombrello per il nulla osta. Quest’ultimo è concesso esclusivamente in caso di utilizzo conforme alle direttive e ai regolamenti del marchio ombrello.

Art. 13 (Diritti e doveri del licenziatario)

1. Con la licenza d’uso del marchio ombrello il licenziatario acquisisce il diritto all’utilizzo del marchio ombrello alle condizioni e nei limiti indicati nel presente regolamento e assume in particolare i seguenti obblighi:

a) osservare fedelmente quanto prescritto nelle regole d’applicazione e nel presente regolamento;

b) assoggettarsi alle verifiche di controllo, consentendo il libero accesso del personale incaricato, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo ogni informazione utile per l’espletamento dell’incarico;

c) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d’uso del marchio ombrello;

d) utilizzare il marchio ombrello esclusivamente per gli scopi per i quali è stata rilasciata la licenza d’uso;

e) utilizzare il marchio ombrello nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme e dimensioni, i colori e le proporzioni, che lo rendono immediatamente distinguibile;

f) utilizzare eventuali altri segni, scritte o informazioni in modo tale da non generare confusione con il marchio ombrello o trarre in inganno i destinatari del messaggio;

g) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio ombrello;

h) non utilizzare il marchio ombrello se la licenza d’uso del marchio è stata oggetto di revoca, recesso o sospensione;

i) non partecipare ad altri organismi le cui finalità o attività siano incompatibili con quelle del marchio ombrello;

j) non depositare o registrare marchi analoghi o tali da generare rischi di confusione con il marchio ombrello;

k) cooperare attivamente alla realizzazione delle attività collettive tese alla promozione e valorizzazione del marchio ombrello.

Art. 14 (Utilizzatori registrati)

1. Con la licenza d’uso del marchio ombrello il licenziatario è anche registrato con la qualifica d’utilizzatore ufficiale del marchio ombrello.

2. Il licenziatario è iscritto in uno speciale elenco dei licenziatari del marchio ombrello, tenuto dalla persona incaricata e pubblicato in Internet (http://www.provincia.bz.it/marchioombrello). Tale elenco è continuamente aggiornato.

CAPO IV
FORME D’UTILIZZO, DI COOPERAZIONE E DIRITTI DI LICENZA

Art. 15 (Varianti d’utilizzo)

1. Il marchio ombrello può essere utilizzato ricorrendo ad una o più varianti riportate di seguito:

a) finalità promozionali: utilizzo per iniziative pubblicitarie e di comunicazione (soprattutto a mezzo stampa, televisione, opuscolo, catalogo, pieghevole, gadget, manifesto, inserzione pubblicitaria, sito internet, carta intestata, biglietto da visita, targhetta sulla porta, sponsorizzazione); l’applicazione “Impresa dell’Alto Adige” può essere utilizzata solo per la comunicazione d’impresa o per finalità promozionali e comunicative della stessa; in nessun caso ne è consentito l’utilizzo in relazione alla promozione dei prodotti dell’impresa;

b) riferimento al prodotto: il marchio ombrello è applicato su un prodotto oppure utilizzato per il merchandising; la forma applicativa “Impresa dell’Alto Adige” non può essere impiegata né sul prodotto né in qualsiasi relazione allo stesso;

c) sponsorizzazione della Provincia;

d) marchio collettivo: il marchio ombrello può essere utilizzato per marchi collettivi di prodotti agroalimentari di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, e successive modifiche, come pure per i marchi delle organizzazioni turistiche locali di cui alla legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33, concernente il riordinamento delle organizzazioni turistiche;

e) i marchi propri, i marchi commerciali ovvero le denominazioni d’impresa non possono né utilizzare né contenere il marchio ombrello o elementi dello stesso; sono esenti dal predetto divieto i marchi delle organizzazioni, degli enti o delle società a cui è stato dato un incarico istituzionale finalizzato alla promozione dell’Alto Adige o che, attraverso l’utilizzo della denominazione “Alto Adige”, svolgono anche fuori provincia attività aventi carattere istituzionale, (ad esempio SMG, BLAA, EOS, TIS); il rispetto del presente regolamento e la registrazione in qualità di utilizzatore ai sensi dell’articolo 14 ne costituiscono i presupposti;

f) in caso di utilizzo del marchio ombrello su siti internet il link indirizza alla homepage www.suedtirol.info oppure a siti web autorizzati dalla ripartizione provinciale competente.

Art. 16 (Cooperazione commerciale, contratto di licenza, sponsorizzazione e convenzioni)

1. In caso di utilizzo del marchio ombrello per finalità promozionali in conformità alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 15, l’utilizzatore del marchio ombrello stipula un accordo di cooperazione commerciale con la Provincia. Il fine è la reciproca valorizzazione d’immagine. La stipula dell’accordo di cooperazione avviene con la licenza d’uso del marchio ombrello ai sensi dell’articolo 14.

2. In caso di utilizzo del marchio ombrello sul prodotto, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 15, l’utilizzatore può stipulare un contratto di licenza con la Provincia. Con la licenza d’uso del marchio il licenziatario acquisisce il diritto di apporre il marchio ombrello sul prodotto. Il contratto di licenza stabilisce l’inizio e la fine dei termini contrattuali, i prodotti, l’area di distribuzione, i canali di distribuzione e i diritti di licenza. Il contratto di licenza non è trasferibile. È valido al massimo per cinque anni dalla firma della Provincia e può essere rinnovato per altri quattro anni.

3. L’utilizzo del marchio ombrello nel quadro di attività di sponsorizzazione della Provincia conformi alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 è subordinato alla firma di un accordo di sponsorizzazione, che può essere stipulato sia per eventi che per testimonials (individuali o di gruppo). Della sponsorizzazione sono responsabili – nel rispetto del capo II del presente regolamento – le competenti ripartizioni della Provincia.

4. La Provincia può stipulare convenzioni con agenzie pubblicitarie, studi grafici e tipografie con l’obiettivo di garantire l’osservanza di tutte le prescrizioni del regolamento da parte dei clienti e di rendere possibile la loro regolare registrazione come utilizzatori del marchio ombrello. La richiesta di utilizzo del marchio ombrello ai sensi dell’articolo 12 può essere presentata su incarico del cliente anche da agenzie pubblicitarie, studi grafici e tipografie, ma deve essere a nome dell’utilizzatore..

5. Nel caso in cui l’utilizzazione del marchio ombrello venga richiesta ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 15, la Provincia può stipulare un contratto di licenza per l’uso del marchio, nel quale vengono stabilite le condizioni per l’utilizzo del marchio ombrello e dei suoi elementi ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12. Il contratto di licenza per l’uso del marchio non è trasferibile. È valido al massimo per cinque anni dalla firma della Provincia e può essere rinnovato per altri quattro anni.

Art. 17 (Diritti d’utilizzo)

1. L’utilizzo del marchio ombrello per finalità promozionali ai sensi dell’articolo 16, comma 1, è esente da diritti d’utilizzo in virtù della cooperazione commerciale.

2. In caso di contratto di licenza per l’utilizzo del marchio sul prodotto, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, può essere previsto il pagamento di diritti, qualora il marchio ombrello applicato al prodotto, che esprime una vicinanza ai valori del marchio ombrello, abbia una notevole rilevanza economica. I diritti variano a seconda dell’utilizzo diretto sul prodotto oppure tramite merchandising. I diritti sono calcolati in proporzione ai benefici che il licenziatario trae dall’utilizzo del marchio ombrello.

3. Per il calcolo dei diritti nei contratti di licenza si richiede un’autocertificazione della ditta, dalla quale risultano la quantità dei prodotti nonché il prezzo di vendita. Il diritto corrisponde ad una percentuale che varia dal 2 al 20 percento sul prezzo di vendita. La decisione di massima relativa all’effettivo ammontare della percentuale compete alla ripartizione provinciale competente e si determina caso per caso.

4. Per merchandising con il marchio ombrello il diritto per l’applicazione è pagato annualmente. Il primo pagamento deve avvenire dopo un anno. In caso di modesta entità può essere previsto un importo forfetario annuale.

5. Per l’applicazione del marchio ombrello sul prodotto il diritto è dovuto per la durata del contratto ed è pagato in un’unica soluzione oppure in forma rateizzata, ed è esigibile dopo un anno.

6. In caso di sponsorizzazione la Provincia paga per l’effetto promozionale e stabilisce le prescrizioni e condizioni per l’utilizzo gratuito del marchio ombrello.

7. Nel caso di contratto di licenza per l’uso del marchio ai sensi dell’articolo 16, comma 5, può essere previsto il pagamento di diritti. Questi ultimi sono calcolati in proporzione ai benefici che il partner contraente ricava dall’uso del marchio ombrello o dai suoi elementi. Ciononostante, si deve tenere conto anche dell’eventuale vantaggio derivante alla Provincia dall’uso del marchio del partner contraente.

CAPO V
CONTROLLI E SANZIONI

Art. 18 (Controlli e gestione dei reclami)

1. La competente ripartizione della Provincia controlla il rispetto del presente regolamento e delle regole d’applicazione di cui all’articolo 8.

2. La competente ripartizione della Provincia effettua i controlli presso gli utilizzatori del marchio ombrello. Per garantire il rispetto del presente regolamento, sono effettuati controlli a campione presso gli utilizzatori registrati secondo una percentuale ritenuta opportuna dal gruppo ristretto per il marchio ombrello. In caso di controllo da parte della Provincia ogni utilizzatore del marchio ombrello è tenuto a presentare tutte le applicazioni utilizzate.

3. Un apposito sistema di reclami canalizza le conferme per l’utilizzo del marchio ombrello e costituisce nel contempo un’ulteriore base per l’esecuzione di controlli presso gli utilizzatori del marchio.

4. La competente ripartizione della Provincia può incaricare anche un’altra struttura dell’esecuzione dei controlli.

Art. 19 (Non conformità e sanzioni)

1. Le non conformità possono essere:

a) lievi: quando non pregiudicano l’immagine del marchio ombrello, la sua identità o il posizionamento che il marchio ombrello intende tutelare;

b) gravi: quando sono tali da pregiudicare l’immagine del marchio ombrello, la sua identità o il posizionamento che il marchio ombrello intende tutelare.

2. A fronte delle non conformità di cui al comma 1, la competente ripartizione della Provincia può applicare ai licenziatari responsabili, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno, le seguenti sanzioni:

a) l’ammonizione;

b) la sanzione;

c) la sospensione;

d) la revoca.

3. I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni sono comunicati ai licenziatari interessati dalla competente ripartizione della Provincia con lettera raccomandata o mezzo equivalente.

4. La sanzione, la sospensione e la revoca sono annotate nell’elenco dei licenziatari.

5. Le sanzioni a fronte di non conformità gravi possono essere accompagnate dalla pubblicazione, a cura della competente ripartizione della Provincia e a spese del licenziatario, del relativo provvedimento su di un quotidiano o rivista specializzata.

Art. 20 (Ammonizione)

1. L’ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi.

2. L’ammonizione consiste nell’invito ad eliminare entro un termine perentorio e ragionevole le non conformità riscontrate.

Art. 21 (Sanzione)

1. Fatta salva l'applicazione delle norme penali e civili, l'abusivo o l’indebito utilizzo del marchio ombrello o la violazione delle disposizioni del regolamento sono puniti, ai sensi della legge provinciale 17 gennaio 2011 n. 1, in versione vigente, con una sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro. Per ogni successiva violazione commessa nell'arco di 12 mesi, l'importo della sanzione viene quintuplicato. Le somme riscosse sono introitate dall'ente che ha irrogato la sanzione.

Art. 22 (Sospensione)

1. In caso di violazione grave delle disposizioni o di reiterazione delle violazioni, l'assessore provinciale competente in materia può, ai sensi della legge provinciale 17 gennaio 2011 n. 1, in versione vigente, sospendere l'autorizzazione fino a sei mesi. In caso di recidiva, ovvero di ulteriori violazioni, l'autorizzazione è revocata.

2. La sospensione, con o senza sanzione, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.

3. La sospensione deve essere comunque applicata quando:

a) sia stato constatato un uso improprio del marchio;

b) il licenziatario abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo le visite di controllo;

c) sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell’autorità giudiziaria;

d) non sia stato versato l’importo della sanzione applicata ai sensi dell’articolo 21;

e) non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità grave riscontrata.

4. La sospensione e la relativa motivazione sono comunicate dalla competente ripartizione della Provincia al licenziatario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali la sospensione può essere annullata. La sospensione può essere comunque revocata anticipatamente quando la competente ripartizione della Provincia abbia accertato l’adempimento delle condizioni richieste.

5. La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del licenziatario. In questo caso, il gruppo ristretto del marchio ombrello, preso atto della richiesta del licenziatario, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata o mezzo equivalente.

6. L’annullamento della sospensione deve essere annotato nell’elenco dei licenziatari.

Art. 23 (Revoca)

1. La revoca, con o senza sanzione, è applicata a fronte di una non conformità grave. Essa è comunque disposta nei seguenti casi:

a) reiterazione di una non conformità grave;

b) fallimento o cessazione dell’attività del licenziatario;

c) utilizzo del marchio ombrello in termini illegali o fraudolenti;

d) contravvenzione alle prescrizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere d), g), h), i), j), k);

e) mancato versamento delle somme dovute alla Provincia e persistenza nell’inadempimento, nonostante la messa in mora e la diffida inviate;

f) mancata esecuzione delle indicazioni del gruppo ristretto o delle competenti ripartizioni della Provincia.

g) recidiva, ovvero ulteriori violazioni.

2. La revoca comporta la cancellazione dall’elenco dei licenziatari.

Art. 24 (Recesso)

1. Il licenziatario può in qualsiasi momento rinunciare alla licenza d’uso del marchio ombrello, prima della sua scadenza. A tal fine deve inviare alla persona incaricata del marchio ombrello una esplicita comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

Art. 25 (Effetti del recesso e della revoca)

1. Nel caso di recesso o di revoca, al licenziatario non è riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell’anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui è stato licenziatario del marchio.

2. Il recedente o il revocato è altresì responsabile verso la Provincia e verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte a suo nome e per suo conto dalla Provincia per il periodo in cui è stato licenziatario del marchio.

3. A seguito del recesso o della revoca, il licenziatario è cancellato dall’elenco dei licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all’utilizzo del marchio ombrello.

Art. 26 (Ricorsi)

1. Avverso la non concessione della licenza d’uso del marchio ombrello o l’applicazione di una delle sanzioni di cui all’articolo 19, comma 3, può essere presentato ricorso alla Giunta provinciale.

Art. 27 (Obbligo di riservatezza)

1. Gli atti e le informazioni riguardanti il licenziatario sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del licenziatario medesimo.

2. La Provincia, il gruppo ristretto e la persona incaricata del marchio ombrello sono vincolati al segreto professionale.

Le qualifiche relative a persone fisiche, che nel presente regolamento compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere maschile e femminile.

Per l’utilizzo delle qualifiche in riferimento a persone concrete, va sempre usato il genere grammaticale corrispondente.

 

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ActionAction Delibera 27 giugno 2011, n. 998
ActionAction Delibera 27 giugno 2011, n. 1015
ActionAction Delibera 4 luglio 2011, n. 1020
ActionAction Delibera N. 1094 del 18.07.2011
ActionAction Delibera 8 agosto 2011, n. 1189
ActionAction Delibera 6 settembre 2011, n. 1356
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 19 settembre 2011, n. 1429
ActionAction Delibera 26 settembre 2011, n. 1445
ActionAction Delibera 10 ottobre 2011, n. 1537
ActionAction Delibera 24 ottobre 2011, n. 1605
ActionAction Delibera 14 novembre 2011, n. 1715
ActionAction Delibera 28 novembre 2011, n. 1825
ActionAction Delibera 28 novembre 2011, n. 1835
ActionAction Delibera 5 dicembre 2011, n. 1898
ActionAction Delibera 12 dicembre 2011, n. 1906
ActionAction Delibera 19 dicembre 2011, n. 2006
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ActionAction Delibera 30 dicembre 2011, n. 2025
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