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1) di introdurre uno sconto uniforme nell'erogazione del materiale di medicazione e dei presidi terapeutici di cui alla legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 2, e successive modifiche, nonché di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 1987, n. 16;
2) di stabilire che tale sconto è applicato uniformemente nella misura del 10% - con arrotondamento all'unità di Euro superiore - degli importi da trascrivere nell'apposita distinta contabile riepilogativa (in tale distinta devono essere trascritti, pertanto, gli importi al netto dello sconto);
3) di sostituire la distinta contabile riepilogativa di cui all'allegato F della propria deliberazione n. 6497 del 9 dicembre 1997 con l'allegata distinta contabile riepilogativa, la quale forma parte integrante della presente deliberazione;
4) di prendere atto che in seguito all'introduzione del predetto sconto unitario devono essere apportate le seguenti modifiche all'apposito elenco dei presidi concedibili (in occasione della prossima comunicazione delle modifiche dei prezzi dei presidi in applicazione dell'articolo 9 del regolamento approvato con propria deliberazione n. 809 del 14 marzo 2005 ed integrato con propria deliberazione n. 1687 del 19 maggio 2008):
a) eliminazione di eventuali sconti che si riferiscono a singoli presidi o a categorie di presidi;
b) indicazione del solo prezzo di rimborso dei presidi concedibili;
5) di pubblicare la presente deliberazione e il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.
Allegato ...omissis...