1. In caso di utilizzo del marchio ombrello per finalità promozionali in conformità alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 15, l’utilizzatore del marchio ombrello stipula un accordo di cooperazione commerciale con la Provincia. Il fine è la reciproca valorizzazione d’immagine. La stipula dell’accordo di cooperazione avviene con la licenza d’uso del marchio ombrello ai sensi dell’articolo 14.
2. In caso di utilizzo del marchio ombrello sul prodotto, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 15, l’utilizzatore può stipulare un contratto di licenza con la Provincia. Con la licenza d’uso del marchio il licenziatario acquisisce il diritto di apporre il marchio ombrello sul prodotto. Il contratto di licenza stabilisce l’inizio e la fine dei termini contrattuali, i prodotti, l’area di distribuzione, i canali di distribuzione e i diritti di licenza. Il contratto di licenza non è trasferibile. È valido al massimo per cinque anni dalla firma della Provincia e può essere rinnovato per altri quattro anni.
3. L’utilizzo del marchio ombrello nel quadro di attività di sponsorizzazione della Provincia conformi alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 è subordinato alla firma di un accordo di sponsorizzazione, che può essere stipulato sia per eventi che per testimonials (individuali o di gruppo). Della sponsorizzazione sono responsabili – nel rispetto del capo II del presente regolamento – le competenti ripartizioni della Provincia.
4. La Provincia può stipulare convenzioni con agenzie pubblicitarie, studi grafici e tipografie con l’obiettivo di garantire l’osservanza di tutte le prescrizioni del regolamento da parte dei clienti e di rendere possibile la loro regolare registrazione come utilizzatori del marchio ombrello. La richiesta di utilizzo del marchio ombrello ai sensi dell’articolo 12 può essere presentata su incarico del cliente anche da agenzie pubblicitarie, studi grafici e tipografie, ma deve essere a nome dell’utilizzatore..
5. Nel caso in cui l’utilizzazione del marchio ombrello venga richiesta ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 15, la Provincia può stipulare un contratto di licenza per l’uso del marchio, nel quale vengono stabilite le condizioni per l’utilizzo del marchio ombrello e dei suoi elementi ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12. Il contratto di licenza per l’uso del marchio non è trasferibile. È valido al massimo per cinque anni dalla firma della Provincia e può essere rinnovato per altri quattro anni.