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Delibera 30 agosto 1999, n. 3569
Rideterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per misure volte all'incremento o miglioramento del patrimonio ittico (modificata con delibera n. 813 del 20.10.2020)

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7) Misura dei contributi

Per l'impianto e la gestione di opere e attrezzature per la riproduzione e per l'allevamento l'ammontare del contributo è pari al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.

Per le altre attività ammesse a contributo l'ammontare del contributo è pari al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.

Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l'erogazione dei contributi ai richiedenti nella misura di cui al comma 2, l'ammontare dei relativi contributi a favore dei richiedenti è ridotto proporzionalmente.

I contributi concessi ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, non possono comunque superare nei singoli esercizi finanziari l'ammontare del 15 per cento dello stanziamento previsto sul relativo capitolo del bilancio di previsione in riferimento alle iniziative intese ad incrementare e proteggere il patrimonio faunistico ed ittico.