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Delibera N. 1698 del 10.05.1999
Legge provinciale 24. Febbraio 1993, n. 5: Adeguamento dell'importo massimo del contributo in seguito al cambiamento del valore della moneta per assuntori di masi chiusi contemporaneamente in possesso dei requisiti per ottenere il premio di primo insediamento per giovani agricoltori

Visto l'art. 9 della Legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 5 secondo il quale in alternativa ai contributi in conto interessi sui mutui a favore di assuntori di masi chiusi concessi ai sensi della Legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4 e relative modifiche ed integrazioni possono essere concessi contributi annui o semestrali costanti posticipati per io stesso periodo e per lo stesso importo dei contributi in conto interessi ovvero contributi in conto capitale  fino alla misura massima del 30% della spesa ammessa e comunque non superiori all'importo massimo di Lire 50.000.000 e constatato che tale importo massimo può essere adeguato al valore della moneta con provvedimento della Giunta provinciale;
 
Vista la comunicazione dell'Istituto provinciale di Statistica del 14.04.1999, secondo la quale il cambiamento del valore della moneta nel periodo febbraio 1993 - febbraio 1999 è variato nella misura del +29,4% e che per tale motivo risulta opportuno provvedere al relativo adeguamento dell'importo massimo del contributo in conto capitale a Lire 60.000.000 rispettivamente dell'importo massimo del mutuo a tasso agevolato a Lire 200.000.000;
 
Considerato che con propria deliberazione n. 2074 del 18.05.1998 sono stati approvati i criteri per la concessione del premio di primo insediamento per giovani agricoltori, a loro volta confermati dalla Commissione Europea con comunicazione del 10.05.1998;
 
In considerazione del fatto che l'aiuto finanziario per l'assunzione del maso ai sensi della Legge provinciale n. 4/70 e relative modifiche ed integrazioni persegue gli stessi scopi ed obiettivi delle norme sul primo insediamento di giovani agricoltori e che per tale motivo non è giustificabile la concessione di entrambe i contributi con il massimo dell'importo previsto dalle suddette norme;
 
Considerato che il premio di primo insediamento per giovani agricoltori viene cofinanziato dall'UE e che pertanto in presenza dei requisiti a ciò richiesti risulta opportuno concedere primariamente tale aiuto, in modo che l'aiuto previsto per l'assunzione del maso viene concesso quale contributo integrativo e che comunque l'importo complessivo di primo insediamento ed assunzione di maso chiuso non può superare Lire 60.000.000;
 
Tenuto conto che attualmente solo ca. un terzo degli assuntori di masi chiusi sono contemporaneamente in possesso dei requisiti per ottenere il premio di primo insediamento per giovani agricoltori, in particolare a causa della qualifica richiesta e che pertanto un trattamento economico preferenziale di questo gruppo di assuntori di maso chiuso risulta opportuno per incentivare la qualificazione professionale nell'ambito dell'agricoltura;
 
Ciò premesso la Giunta provinciale ad unanimità di voti legalmente espressi
 

delibera

 

- di adeguare l'importo massimo del contributo in conto capitale a Lire 60.000.000 e dell'ammontare massimo del mutuo da concedere a Lire 200.000.000 a favore degli assuntori di masi chiusi contemporaneamente in possesso dei requisiti necessari per ottenere sia l'aiuto finanziario per l'assunzione del maso chiuso sia il premio di primo insediamento per giovani agricoltori, concedendo primariamente il premio di primo insediamento ed in forma integrativa, in quanto spettante, l'aiuto per l'assunzione del maso chiuso;

 

- di negare la concessione dell'aiuto finanziario per l'assunzione del maso chiuso nel caso in cui il controvalore di altri immobili in possesso della famiglia e non facenti parte del maso sia sufficiente per soddisfare i diritti degli eredi cedenti ovvero nel caso in cui l'azienda agricola abbia una superficie adibita a frutteto e vigneto di 12 ha ed oltre, ovvero presenti un numero di unità di bestiame grosso superiore ad 80 - e non vi siano in entrambi i casi più di due eredi cedenti.