In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera N. 3919 del 13.09.1999
Approvazione delle "direttive per l'amministrazione del patrimonio delle Aziende speciali Unità sanitarie locali" (modificata con deliberazione n. 4038 dell'8.11.2004 e con deliberazione n. 192 del 23.1.2006)

…omissis…

1.     di approvare le allegate direttive per l'amministrazione del patrimonio delle Aziende sanitarie;

2.     di stabilire che le Aziende sanitarie nell'istituzione, nell'aggiornamento e nella gestione dell'inventario dei beni mobili debbono attenersi a tali direttive;

3.     di accertare che la presente deliberazione non dà luogo ad impegni di spesa.

 

Direttive per l'amministrazione del patrimonio delle Aziende sanitarie

 

Articolo 1

Finalità

1. Le presenti direttive disciplinano l'istituzione, l'aggiornamento e la gestione dell'inventario dei beni mobili delle Aziende sanitarie, di seguito denominate Aziende.
 

Articolo 2

Oggetto dell'inventario dei beni mobili

1. Formano oggetto dell'inventario dei beni mobili tutti i beni mobili assegnati alle Aziende con atti amministrativi della Giunta Provinciale o acquistati dalle stesse per l'espletamento delle funzioni di assistenza sanitaria di rispettiva competenza e tutti i beni mobili ricevuti in donazione dalle Aziende.
2. Detti beni ai fini della inventariazione devono presentare contemporaneamente i seguenti requisiti:

durata presunta superiore ai 24 mesi;

possibilità di identificazione attraverso la apposizione di un idonea etichetta;

valore d'acquisto superiore a euro 400,00 IVA compresa. Tale importo si uniforma alla soglia di valore prevista nell'articolo 4 del D.P.G.P. 23 gennaio 1998, n. 3 (“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio della Provincia Autonoma di Bolzano”), conseguentemente ogni aggiornamento di quest'ultima risulta direttamente applicabile anche per la presente direttiva.

3. Oggetti di interesse artistico o storico previsti nella categoria 03 F di cui all'articolo 5 sono sempre inventariati, indipendentemente dal loro valore.
4. Non rientrano nell'inventario dei beni mobili:

i beni di consumo o di facile consumo, indipendentemente dal loro valore;

i beni che costituiscono oggetto dell'inventario di magazzino;

le componenti degli impianti telefonici, elettrici, idrici, tecnici, di distribuzione gas e vapore, serramenti ed infissi e gli altri impianti fissi ed arredamenti fissi i quali sono rilevati assieme ai predetti beni immobili e formano oggetto dell'inventario degli stessi.

5. L'inventario dei beni mobili patrimoniali deve almeno contenere:
a) il numero di inventario, il presidio e il centro di costo
b) l'ubicazione
c) la descrizione e la quantitá
d) il prezzo d'acquisto (comprensivo di IVA) o il valore di stima in mancanza del primo
e) il consegnatario (come previsto dall'articolo 13 della presente direttiva)
 

Articolo 3

Pertinenze

1. Le pertinenze definite dall'articolo 817 del Codice Civile come „cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa  sono inventariate unitamente al bene mobile o immobile cui si riferiscono.
2. Pertanto un impianto costituente pertinenza di un immobile viene inserito nel patrimonio immobiliare, mentre se è pertinenza di un'attrezzatura o di un altro bene mobile, ad esempio un gruppo di continuità collegato ad un apparecchio di laboratorio, è incluso nel patrimonio mobiliare.
 

Articolo 4

Accessori

1. Ogni accessorio o parte componente di un bene mobile viene identificato con lo stesso numero di inventario del bene principale senza applicazione di un'ulteriore etichetta identificativa.
2. Solo qualora i beni siano composti di più moduli che normalmente hanno vita autonoma e possono essere ubicati in centri di costo diversi, si procede ad inventariazione separata per ciascun modulo.
3. Nel caso di dubbio, se cioè l'oggetto da inventariare debba essere considerato bene con vita autonoma o parte accessoria di altro bene, costituisce elemento discriminante il reperimento del bene nel corrispondente elenco che raccoglie la classificazione dei beni inventariabili.
4. Qualora vengano acquisiti in tempi successivi accessori o altre parti componenti, i dati relativi (denominazione, data di consegna, costo di acquisto) devono essere inseriti nella apposita sezione della scheda di rilevazione ed identificati con lo stesso numero di inventario del bene principale.
 

Articolo 5

Classificazione dei beni mobili

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:
01 Apparecchiature biomediche ed Impianti

Per questa posizione verrà usata la codifica ACMAGEST (CIVAB)

02 Mobili

02 A Tavoli

02 B Sedie

02 C Armadi e scaffali

02 D Arredi per macchine elaborazione dati

02 E Letti

02 F Mobili speciali per scuole e laboratori

02 G Mobili di stile

02 H Arredamento e attrezzature sanitarie

02 I Altri mobili

03 Altri arredamenti

03 A Quadri e cornici

03 B Corpi illuminati

03 C Corpi illuminati per segnalazione

03 D Orologi e cronometri

03 E Casse e casseforti

03 F Oggetti artistici

03 G Arredamenti particolari per il servizio veterinario

03 H Altri arredamenti

04 Arredi per riscaldamento, areazione e refrigerazione

04 A Stufe

04 B Gruppi erogatori d'aria

04 C Climatizzatori

04 D Frigoriferi

05 Arredi di sicurezza

05 A Attrezzature antincendio

05 B Attrezzature per soccorso in acqua

05 C Dispositivi di protezione per azienda

05 D Altri dispositivi di sicurezza

06 Automezzi e mezzi di trasporto

06 A Autovetture

06 B Autobus

06 C Autocarri

06 D Trattrici e Trattori

06 E Rimorchi per Autocarri

06 F Autovetture universali, Furgoni

06 G Motociclette

06 H Veicoli Speciali

06 I Equipaggio per Autoveicoli

06 J Biciclette

06 K Carri

06 L Equipaggiamento per veicoli agricoli

06 M Velivoli

06 N Natanti

07 Macchine per ufficio

07 A Macchine per l'elaborazione dati

07 B Calcolatrici

07 C Macchine da scrivere

07 D Dittafoni, registratori e macchine di riproduzione

07 E Macchine di riproduzione, copiatrici e macchine tipografiche

07 F Macchine stampaindirizzi e macchine affrancatrici

07 G Altre macchine per ufficio

08 Apparecchiature tecniche non sanitarie

08 A Arredamenti e attrezzature per officina

08 B Trasformatori, Raddrizzatori, Stabilizzatori, Generatori

08 C Dispositivi  elettrici di distribuzione e commando

08 D Apparecchiature per cantiere

08 E Apparecchiature per aziende agricole e forestiere

08 F Pompe e Compressori

08 G Macchine per imballaggio

08 H Attrezzi ed apparecchi vari

09 Apparecchi di Trasporto

09 A Apparecchi Trasportatori

09 B Gru

09 C Paranchi, Argani a cavalletti

09D Altri mezzi di Trasporto

10 Macchine fotografiche e apparecchi audiovisivi

10 A Apparecchiature fotografiche

10 B Apparecchiature cinematografiche

10 C Apparecchiature per lo sviluppo e la stampa

10 D Apparecchi radiotelevisivi

11 Impianti di comunicazione

11 A Impianti telefonici e apparecchi fax

11 B Apparecchi di trasmissione di dati

11 C Arredamento elettro-acustico

11 D Altri arredamenti per la comunicazione a distanza

12 Attrezzature domestiche

12 A Attrezzature per cucina

12 B Macchine per lavanderia

12 C Macchine per sartoria

12 D Diversi attrezzi domestici

12 E Mobili speciali per cucina, mensa e lavanderia

13 Strumenti di misurazione, di regolazione e strumenti ottici

13 A Strumenti di misurazione e di regolazione

13 B Strumenti tecnici, apparecchi e attrezzi ed attrezzature

13 C Apparecchi e strumenti ottici

13 D Apparecchio per prove per materiali da costruzione

13 E Strumenti di misurazione meteorologici

13 F Bilance

14 Equipaggiamento

14 A Attrezzature sportive

14 B Equipaggiamento e strumenti musicali

14 C Equipaggiamento per teatri (escluso mobili)

14 D Equipaggiamento per montagna

14 E Equipaggiamento –altro

15 Mezzi didattici

15 A Mezzi didattici tecnici

15 B Arredamento scolastico generale

16 Libri e supporti  registrati
 

Articolo 6

Buono di carico

1. I beni mobili sono rilevati ed inseriti nell'inventario dei beni mobili attraverso una scheda di rilevazione contenente i seguenti elementi:

a)     numero di inventario;

b)     presidio e centro di costo;

c)     denominazione del bene;

d)     codice di classificazione secondo prontuario;

e)     produttore;

f)     modello o marca;

g)     numero di matricola;

h)     eventuali accessori;

i)     stato di conservazione;

j)     tipo di provenienza (acquisto, donazione, assegnazione, ....);

k)     quantità;

l)     fornitore;

m)     numero dell'ordine;

n)     data della fattura di acquisto;

o)     numero della fattura di acquisto;

p)     data di collaudo;

q)     costo del bene IVA compresa;

r)     eventuale data di scadenza della garanzia;

s)     eventuale marchio di qualità;

t)     descrizione integrativa del bene, numero di matricola, di targa e di telaio, nel caso di veicoli.

2. Sulla base dei dati contenuti nelle schede di rilevazione, l'ufficio competente provvede all'emissione del buono di carico.
3. Il consegnatario firma il buono di carico per conferma dell'avvenuta fornitura dei beni indicati. Sulle fatture i beni devono essere riportati singolarmente con il relativo importo.
4. L'ufficio competente per la gestione dell'inventario dichiara in calce alle fatture, mediante apposita stampigliatura, l'assunzione in carico d'inventario. Le fatture vengono successivamente restituite agli uffici competenti.
5. Ogni buono, rilasciato con numero progressivo per ogni esercizio finanziario, si compone di due parti: la parte I è trattenuta dal consegnatario e la parte II è restituita all'Ufficio competente per la gestione dell'inventario con la dichiarazione del consegnatario di aver preso in carico i beni elencati nel buono.
6. Il consegnatario non può, per alcun motivo, correggere i buoni di carico. Eventuali errori sono comunicati per iscritto all'ufficio competente per la gestione dell'inventario che provvede alle opportune rettifiche.
7. Assunto in carico il bene mobile, l'ufficio competente provvede a far applicare su di esso il numero di identificazione. Tale numero non può essere cambiato o sostituito.
 

Articolo 7

Beni non di proprietà delle Aziende

1. Per tutti i beni mobili disponibili presso le Aziende a titolo di leasing o locazione, in uso o in comodato, va tenuta apposita scrittura contenente le seguenti indicazioni:
a) denominazione del bene;
b) nome del costruttore e locatore;
c) data di inizio del leasing o della locazione;

d) valore di mercato del bene all'inizio del periodo del leasing;

e) durata del leasing o della locazione;
f) centro di costo consegnatario;

g) data di eventuale restituzione o passaggio del bene in proprietà.

2. Per tutti i beni biomedicali disponibili presso le Aziende, in visione o a titolo di prova o comodato, valgono le direttive del servizio di ingegneria clinica.
 

Articolo 8

Stato di conservazione

1. Lo stato di conservazione è la valutazione dello stato di efficienza del bene operata dall'Azienda. in relazione a tale requisito i beni sono classificati in:

buono

discreto

scadente

fuori uso.

 

Articolo 9

Valutazione dei beni

1. I beni mobili sono rilevati al prezzo di acquisto, desumibile dalla fattura, comprensivo degli oneri fiscali nonchè delle eventuali spese di trasporto ed imballaggio.
2. Per i beni avuti in donazione il valore è quello determinato nella delibera di accettazione.
3. I beni accessori acquisiti successivamente ad integrazione di precedenti beni sono portati in aumento del valore di acquisto dell'apparecchiatura o attrezzatura base qualora ne incrementino il valore.
4. I beni acquisiti in proprietà alla scadenza del leasing o del noleggio, sono valutati in base al valore residuo.
 

Articolo 10

Scarico dagli inventari

1. Lo scarico dagli inventari dei beni mobili che risultano inservibili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi, è disposto dall'Azienda con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda previo conforme parere del comitato tecnico consultivo competente.
2. Per i beni mobili di cui è manifesta l'inutile conservazione, per i beni divenuti comunque inservibili e per quelli sottratti il consegnatario invia all'Ufficio competente apposita proposta di scarico.
3. La proposta di scarico contiene i seguenti dati:

a)     motivo dello scarico;

b)     per i beni non più utilizzabili: dichiarazione di fuori uso;

c)     dati inventariali: numero d'identificazione, descrizione, valore inventariale, anno di acquisto;

d)     allegati: rapporti e denunce di cui all'articolo 15.

 

Articolo 11

Trasferimenti

1. Per ogni bene mobile che viene trasferito da un centro di costo ad un altro, i rispettivi consegnatari formulano un'apposita proposta all'Ufficio competente per l'autorizzazione al trasferimento.
2. Devono essere comunicati all'ufficio competente senza preventiva autorizzazione i beni trasferiti fra diversi centri di costo aventi lo stesso consegnatario.
3. I trasferimenti tra le Aziende vengono disposti con  delibera dell'Azienda cedente.
 

Articolo 12

Consegnatari dei beni mobili

1. Tutti i beni devono essere dati in consegna, mediante apposito verbale, ad agenti consegnatari, nominati con apposita deliberazione del Direttore Generale. Il provvedimento di nomina del consegnatario può essere revocato in qualsiasi momento ed è revocato di diritto per motivi di incompatibilità, nonché per sospensione e cessazione dal servizio.
2. Sono di regola consegnatari i funzionari dirigenti, i dirigenti medici, i responsabili di servizi amministrativi e sanitari.
3. I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna finché non ne abbiano avuto legale discarico.
4. I consegnatari non sono altresì responsabili dell'abusivo e colpevole deterioramento dei beni regolarmente dati in uso o affidati a subconsegnatari se non in quanto abbiano omesso quella vigilanza che loro incombe.
 

Articolo 13

Subconsegnatari

1. Sono subconsegnatari tutte le persone a cui il consegnatario, per ragioni di servizio, affida beni mobili di cui è responsabile. La consegna viene effettuata mediante verbali di consegna.
2. Nei verbali di cui al comma 1 sono riportati i beni dati in consegna indicando, per ciascun bene, il numero d'identificazione e la descrizione. I verbali, redatti in duplice esemplare, sono sottoscritti dal consegnatario e dalla persona che assume la responsabilità della conservazione del materiale affidatole.
3. In caso di trasferimento o cessazione dal servizio, le persone cui sono stati affidati beni mobili effettuano la riconsegna dei beni a loro affidati al consegnatario ovvero ad altro subconsegnatario.
 

Articolo 14

Rapporti e denunce

1. Le perdite, i furti e i danneggiamenti dei beni sono tempestivamente comunicati all'ufficio competente con circostanziati rapporti redatti dal consegnatario o subconsegnatario ove nominato.
2. Ai rapporti sono allegati gli atti e i documenti che le circostanze dei fatti richiedono per comprovare che il consegnatario o subconsegnatario non è responsabile del danno per negligenza ovvero per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione dei beni avuti in consegna.
3. Nel caso di reati, i consegnatari o subconsegnatari ove nominati presentano all'autorità competente denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale. Il verbale di ricezione di denuncia è allegato al rapporto di cui al comma 1.
4. Gli ulteriori adempimenti sono espletati dall'ufficio competente.
 

Articolo 15

Alienazione di beni mobili fuori uso

 
Previa dichiarazione di fuori uso da parte dei competenti comitati tecnici consultivi, istituiti all'interno dell'Azienda i beni mobili non più utilizzabili possono essere:

1.     alienati fino ad un valore di 25.822,84 € IVA esclusa, secondo le norme di diritto privato; al di sopra di tale valore vale quanto previsto dall'articolo 24 della LP 14/2001;

2.     Permutati qualora si riscontri la convenienza a sostituirli con altri beni;

3.     ceduti a titolo gratuito ad enti pubblici, ad istituti di beneficenza, ad associazioni, a cooperative e ad altri organismi senza fini di lucro aventi sede nella Provincia e operanti prevalentemente per la popolazione della Provincia Autonoma di Bolzano;

4.     ceduti a titoli gratuito anche a riceventi che non hanno residenza nella Provincia di Bolzano, purché la cessazione venga approvata dalla Giunta provinciale.

 

Articolo 16

Comitati tecnici consultivi

1. Presso ogni Azienda è istituito un comitato tecnico consultivo con il compito di formulare pareri in merito alle proposte di scarico dei beni mobili, all'eventuale alienazione, permuta o cessione a titolo gratuito e alle proposte di donazione.
2. Il comitato tecnico è composto di regola rispettivamente da un rappresentante della ripartizione economato-provveditorato, della ripartizione patrimoniale tecnica e del servizio multizonale di ingegneria clinica.
3. La nomina dei componenti è disposta con provvedimento del Direttore generale.
 

Articolo 17

Aggiornamento degli inventari e ricognizione periodica dei beni

1. Gli inventari dei beni mobili sono costantemente aggiornati in base alle nuove acquisizioni e alle dismissioni. Al termine di ogni esercizio si deve provvedere alla chiusura degli inventari ai fini della redazione dello stato patrimoniale.
2. L'Azienda è tenuta a fare l'inventario fisico o in modo costante o a scadenza fissa ogni tre anni. Il direttore generale stabilisce le modalità di rilevazione.