(1) Ogni istituzione scolastica predispone con la partecipazione di tutte le sue componenti il piano dell'offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.
(2) Il piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi formativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determinati a norma dell'articolo 5, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio, anche con riferimento alle specifiche esigenze di ciascun gruppo linguistico. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le corrispondenti professionalità del personale della scuola.
(3) Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio di circolo o di istituto, sentite le proposte formulate dai consigli o dalle assemblee dei genitori nonché, per le scuole secondarie superiori, anche degli studenti e delle studentesse. Il piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.
(4) Il piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle alunne e alle famiglie nelle forme ritenute più efficaci dalle singole istituzioni scolastiche.