(1) Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono, in quanto spettanti ai sensi della normativa vigente:
- le assegnazioni della Provincia;
- le assegnazioni dei comuni;
- le tasse scolastiche determinate dalla Giunta provinciale e i contributi degli alunni e delle alunne;
- i contributi di altri enti e istituzioni, di imprese o privati;
- i proventi derivanti da convenzioni stipulate dalle istituzioni scolastiche ovvero da alienazioni di beni disponibili;
- donazioni, eredità e legati, proventi e erogazioni liberali;
- ogni altra entrata di natura economica, di qualsiasi titolo.
(2) Le assegnazioni della Provincia per il finanziamento dell'attività scolastica sono distinte in assegnazioni ordinarie e straordinarie. Le assegnazioni sono disposte sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale.
(3) La Giunta provinciale determina le assegnazioni ordinarie sulla base di parametri oggettivi per la determinazione dei fabbisogni, tenendo conto della entità e complessità della singola scuola.
(4) Le assegnazioni straordinarie sono finalizzate alla copertura di spese imprevedibili o alla realizzazione di progetti di particolare complessità.
(5) La Provincia e i Comuni nell'ambito delle loro competenze, garantiscono a tutte le istituzioni scolastiche una dotazione di base finalizzata ad assicurare il regolare funzionamento dell'attività scolastica.
(6) Le assegnazioni ordinarie della Provincia sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascun tipo e indirizzo di scuola.
(6/bis) Le istituzioni scolastiche disciplinate dalla presente legge adottano a decorrere dal 1° gennaio 2017 la contabilità civilistica e seguono le relative disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche. 9)
(6/ter) Con regolamento d'esecuzione sono stabilite le disposizioni per la gestione finanziaria e amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto previsto al comma 6/bis, nonché le disposizioni transitorie per l’adozione del relativo sistema contabile. 9)
(7) Al controllo di regolarità amministrativa e contabile provvedono uno o più nuclei di controllo, nominati dall'intendente scolastico competente. I nuclei sono composti da personale provinciale qualificato in materia amministrativa e contabile o da esperti esterni appositamente incaricati. Criteri e modalità di funzionamento sono stabiliti con il regolamento di esecuzione di cui al comma 6/ter. 10)
(8) 11)
(9) Ai fini del perseguimento dell'efficienza o dell'economicità della gestione delle risorse finanziarie, l'amministrazione provinciale può assumere direttamente singole spese connesse allo svolgimento dell'attività scolastica. La Giunta provinciale stabilisce le tipologie di spese. Inoltre la Provincia cura la manutenzione straordinaria delle scuole secondarie di secondo grado.
L'art. 12, commi 6/bis e 6/ter, sono stati inseriti dall'art. 8, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
L'art. 12, comma 7, è stato così modificato dall'art. 8, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
L'art. 12, comma 8, è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera e), della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.