(1) La Giunta provinciale può promuovere progetti volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata.
(2) Sui progetti di cui al comma 1 è acquisita l'intesa del Ministero della pubblica istruzione.
(3) È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni e dalle alunne nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri fissati dalla Giunta provinciale d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.