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In vigore al: 08/03/2016

c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 121)
Autonomia delle scuole

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 11 luglio 2000, n. 29.

Art. 8 (Autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione)  delibera sentenza

(1) L'autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione è esercitata nei limiti della proficua attuazione dell'autonomia didattica e organizzativa ed è volta a sviluppare la qualità dell'offerta formativa attraverso il sostegno dei processi di innovazione e sperimentazione.

(2) Le istituzioni scolastiche, singolarmente o fra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, tenendo conto del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, e curano in particolare:

  1. la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
  2. la formazione e l'aggiornamento professionale interno del personale;
  3. l'innovazione metodologica e disciplinare;
  4. la riflessione sulle diverse valenze delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
  5. la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;
  6. gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici.

(3) Ai fini della validità dei titoli di studio, la Giunta provinciale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, riconosce i progetti innovativi delle singole istituzioni scolastiche riguardanti le innovazioni degli ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'articolo 5.

(4) Per le finalità di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando sia collegamenti reciproci, sia collegamenti con l'Amministrazione provinciale e gli Istituti pedagogici come pure con il Centro europeo dell'educazione - Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e le università, assumendosi i relativi oneri; tali collegamenti possono estendersi, inoltre, ad altri soggetti pubblici o privati, anche esteri.

(5) Per promuovere le attività di sviluppo, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi o rimborsi una tantum nella misura fino al 40% delle spese effettuate dal personale dirigente o docente delle scuole a carattere statale per l'acquisto di attrezzature informatiche e relativo software; la misura massima per tale agevolazione economica non può superare comunque 520 euro. I criteri e le modalità per la concessione di tali contributi e rimborsi vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Le domande per i contributi sono da presentare entro tre anni dall'approvazione dei criteri da parte della Giunta provinciale.7)

massimeDelibera N. 3257 del 09.09.2002 - Criteri e modalità per l’assegnazione di un rimborso una tantum al personale insegnante delle scuole a carattere statale per l’acquisto di hardware e software ai sensi dell’articolo 8 comma 5 della legge provinciale del 29 giugno 2000, n. 12
7)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 4 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.
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