(1) L'ufficio della Ripartizione provinciale agricoltura competente per lo svolgimento del servizio fitosanitario provinciale di cui l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, emanato in attuazione della direttiva 91/683/CEE, recante "modifica della direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali", svolge le attività di cui all'articolo 5 dello stesso D.Lgs. n. 536/1992.
(2) I funzionari incaricati dell'espletamento delle attività di cui al comma 1 rivestono la qualifica di pubblico ufficiale.