(1) Per gli enti ed associazioni beneficiari di contributi o sussidi da parte dell'amministrazione provinciale per l'esecuzione della loro attività istituzionale ai sensi della normativa vigente in materia di agricoltura, possono essere erogati anticipi ed acconti fino all'ammontare massimo del cinquanta per cento delle agevolazioni concesse dall'amministrazione provinciale. L'importo rimanente viene erogato anche parzialmente su presentazione della documentazione comprovante l'esecuzione delle spese da parte del beneficiario che dovrà avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il contributo stesso si riferisce.
(2) Nel caso della mancata esecuzione dell'attività soggetta ad agevolazione o presentazione della documentazione di spesa entro il termine fissato con il provvedimento di concessione, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate con gli interessi dell'ammontare del tasso di sconto.
(3) La restituzione deve essere effettuata entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
(4) Nel caso di mancata restituzione nel tempo indicato, il recupero viene effettuato secondo le procedure previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.12)
(5) Inoltre, fino a quando non siano state interamente recuperate le somme, rimane sospesa per l'ente o associazione l'erogazione di tutte le agevolazioni amministrate dall'amministrazione provinciale.