(1) Per la costruzione, il risanamento ed il potenziamento di acquedotti potabili con le relative opere accessorie in attuazione dei piani di intervento della Comunità Europea a titolo dell'obiettivo n. 5 b) di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2052/1988, come sostituito dal regolamento (CEE) n. 2081/1993, l'amministrazione provinciale può concedere contributi integrativi rimanendo comunque a carico del beneficiario almeno il dieci per cento della spesa approvata.
(2) L'amministrazione provinciale può anche anticipare l'erogazione dei finanziamenti previsti a carico del fondo comunitario ed eventualmente del bilancio nazionale.