(1) Nell'ambito del territorio provinciale il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri di cui al capo VII della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, sono esercitati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, delle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, approvato con D.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, dal personale del competente ufficio della Ripartizione provinciale agricoltura dell'amministrazione provinciale, che durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.