(1) Ferme restando le responsabilità e i doveri stabiliti dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e medicina del lavoro e tutela del lavoro, gli esperti della sicurezza hanno il compito di curare all'interno delle ditte le informazioni sulla normativa di sicurezza e consigliare al datore di lavoro le soluzioni tecniche e organizzative da realizzarsi nei luoghi di lavoro per le macchine e gli impianti, al fine di ottemperare a tali norme in modo efficace per la protezione dei lavoratori.
(2) Con regolamento d'esecuzione verranno stabiliti nei dettagli i compiti e le attribuzioni degli esperti della sicurezza, sia in relazione al loro grado di qualificazione, sia in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla problematica di prevenzione nelle aziende.