In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

a) Legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 411)
Riorganizzazione dei servizi di tutela dell'ambiente e del lavoro 1

1)
Pubblicata nel B.U. 8 novembre 1988, n. 50.

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1-12 2)

2)
Riportati al n. XXIII - B/i.

Art. 13 (Proporzionale degli organi collegiali)

(1) La composizione degli organi collegiali previsti nella presente legge deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

TITOLO II
Disposizioni in materia di sicurezza del lavoro

Art. 14 (Competenze della Provincia)  delibera sentenza

(1) Le attribuzioni in materia di sicurezza del lavoro, delle macchine e degli impianti, di cui al D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche, sono esercitate nel territorio della Provincia secondo le modalità stabilite nella presente legge nel regolamento d'esecuzione.

(2) Nelle attribuzioni in materia di sicurezza del lavoro, delle macchine e degli impianti, trasferite alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197sono compresi:

  1. i compiti di cui all'articolo 7 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, e all'articolo 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628;
  2. i compiti di cui all'articolo 2 dello Statuto dell'ENPI approvato con D.P.R. 18 dicembre 1954, n. 1512;
  3. i compiti di cui all'articolo 1 del R.D. L. 9 luglio 1926, n. 1331, e all'articolo 2 dello Statuto dell'ANCC approvato con R.D. 23 dicembre 1926, n. 2339.

(3) Restano ferme le competenze riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche.

massimeDelibera 28 gennaio 2013, n. 134 - Formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti ai sensi delle disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro (D.lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche) per le aziende private e pubbliche dell’Alto Adige (modificata con delibera n. 634 del 22.04.2013)
massimeDelibera N. 1111 del 08.04.2002 - Piano provinciale sicurezza, salute ed igiene nei luoghi di lavoro, tutela sociale del lavoro ed emersione del lavoro sommerso

Art. 15 3)

3)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 16 (Poteri e facoltà del personale ispettivo)  delibera sentenza

(1) Al personale di cui all'articolo 15, spettano, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche, i poteri e le facoltà di cui agli articoli 8 e 9 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

(2) Il personale di cui all'articolo 15 che, nel corso dell'ispezione, del controllo tecnico e della verifica, rilevi manchevolezze circa la tutela del lavoro, riguardanti le disposizioni vigenti o le norme tecniche o di buona tecnica, ordina al datore di lavoro, o al responsabile della ditta, o dei lavori, l'attuazione di condizioni di sicurezza da realizzarsi entro un termine di tempo il più breve possibile.

(3) Le disposizioni devono essere fatte su modulo di verbale di ispezione, o di verifica, contenente tutti i dati d'identificazione dell'ufficio e del procedente; il verbale viene sottoscritto per ricezione dalla persona presente all'ispezione, alla quale ne viene consegnata copia. Se la persona presente all'ispezione non è il datore di lavoro, essa dovrà far pervenire il verbale d'ispezione o di verifica nel più breve tempo possibile al datore di lavoro.4)

(4) Il verbale non accettato dalla persona presente all'ispezione viene inviato a cura dell'ufficio competente al datore di lavoro o responsabile del luogo di lavoro e dell'impianto, mediante lettera raccomandata.

(5) Qualora, entro il termine stabilito, il datore di lavoro o responsabile del luogo di lavoro o dell'impianto, non abbia ottemperato alle disposizioni impartite, nei confronti dello stesso viene applicata la sanzione prevista.4)

(6) Qualora l'esecuzione delle disposizioni richieda più tempo di quello preventivato, il datore di lavoro, o responsabile della ditta o dei lavori può chiedere al direttore dell'ufficio competente una proroga del termine prescritto.4)

(7) La proroga può essere concessa qualora il richiedente possa attribuire il ritardo a cause oggettive e provveda nel frattempo a contenere il pericolo con altri provvedimenti, anche organizzativi, atti a tutelare efficacemente i lavoratori, o utenti dell'impianto o della macchina.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 9 del 27.01.1998 - Impiegato provinciale - inquadramento di un segretario Impiegato provinciale - ispettore del lavoro - transito dallo Stato - stato giuridico - titolo di studio e mansioni
4)
I commi 3, 5 e 6 sono stati modificati dall'art. 2 della L.P. 15 maggio 1996, n. 9.

Art. 17 3)

3)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 18 (Ricorsi)

(1) Contro le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro. è ammesso ricorso gerarchico all'assessore provinciale competente, che si esprime con provvedimento definitivo su parere conforme di un collegio tecnico per i ricorsi, composto da:

  1. il direttore della ripartizione XI;
  2. il direttore dell'ufficio sicurezza del lavoro;
  3. il direttore dell'ufficio tecnica della sicurezza;
  4. il direttore dell'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi;
  5. il direttore dell'ufficio per la tutela dell'aria.

(2) Il ricorso va presentato all'Ufficio provinciale competente, entro il termine fissato per l'esecuzione delle disposizioni e contenuto nel verbale d'ispezione o di verifica, o comunque entro 15 giorni dalla notifica del verbale.

(3) Il ricorso ha effetto sospensivo sulle disposizioni fino alla decisione dell'assessore provinciale competente, purché il ricorrente indichi, contestualmente al ricorso, i provvedimenti di sicurezza che egli ritiene idonei a ridurre efficacemente il rischio, fino alla decisione del ricorso, e che intenda nel frattempo attuare; oppure deve opportunamente motivare perché non intenda attuare alcun provvedimento. Trascorso il termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso senza che sia stata comunicata la decisione all'interessato, il provvedimento impugnato diventa definitivo.5)

5)
L'art. 18 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 15 maggio 1996, n. 9.

Art. 19 (Servizi di consulenza)

(1) I servizi di consulenza possono essere richiesti al direttore della ripartizione XI da ditte, da datori di lavoro, utenti di macchine e impianti, da enti pubblici e privati e da ogni altro interessato, per macchine e impianti del cui uso ne sono responsabili.

Art. 20 (Servizi a pagamento)  delibera sentenza

(1) I servizi di collaudo, verifiche di macchine, impianti e apparecchi sono soggetti al pagamento di un diritto a favore dell'amministrazione provinciale.

(2) Tali servizi sono gratuiti se svolti a favore dell'amministrazione provinciale.

(3) I diritti per i servizi a pagamento sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto di un costo base orario onnicomprensivo per funzionario di lire 55.000, aumentabile fino al 50% nel caso di impiego di strumentazione. I diritti possono essere periodicamente rideterminati con deliberazione della Giunta provinciale, tenendo conto dell'evoluzione del costo della vita secondo l'indice ISTAT.

massimeDelibera N. 2828 del 10.08.2008 - Rideterminazione dei diritti per prestazioni relative al servizio di collaudo, verifica degli apparecchi a pressione o generatori di vapore. Revoca della deliberazione n. 2384 del 07.07.2008

Art. 21 (Modalità di pagamento dei diritti)

(1) I diritti per i servizi di cui all'articolo 20 devono essere pagati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta secondo le modalità ivi indicate.

(2) Se il pagamento avviene successivamente alla scadenza del termine prefissato, va corrisposta una penale pari al 10% dell'importo dovuto oltre agli interessi legali. I relativi importi sono recuperati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.6)

6)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 22 (Esperti della sicurezza)

(1) È istituito presso l'ufficio sicurezza del lavoro un elenco provinciale degli "esperti della sicurezza". L'iscrizione avviene per titoli ed esami. L'elenco è strutturato su tre gradi, connessi con i diversi livelli di qualificazione e complessità di compiti in essi previsti ed i diversi gradi di qualificazione professionale richiesta per accedervi, come di seguito specificato:

  1. primo grado: è richiesto il possesso di un diploma di laurea di indirizzo tecnico;
  2. secondo grado: è richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico;
  3. terzo grado: è richiesto il possesso di un diploma tecnico comportante almeno tre anni di studio o formazione professionale, oltre la scuola dell'obbligo.

(2) L'iscrizione nell'elenco avviene previo superamento di un esame teorico-pratico dinnanzi a una commissione nominata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, composta da:

  1. il direttore dell'ufficio sicurezza del lavoro, in qualità di presidente, o una persona da lui delegata;
  2. due funzionari provinciali esperti in diversi settori della prevenzione degli infortuni;
  3. due esperti della sicurezza che esercitano la loro attività nel territorio della provincia.

(3) Per ciascun membro effettivo deve essere nominato un membro supplente. Funge da segretario un dipendente dell'ufficio sicurezza del lavoro.

(4) L'ammissione all'esame è subordinata ad una pratica di almeno 2 anni nel campo della sicurezza nel settore privato o pubblico, o di 2 anni in posizione di responsabilità in attività industriali, artigianali, o agricole.

(5) Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso del titolo di studio di cui al comma 1 e abbiano esercitato per almeno 8 anni un'attività nel campo della prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, possono ottenere l'iscrizione nell'elenco senza esame, entro un anno dalla predetta data.

(6) I richiedenti l'iscrizione devono allegare alla domanda una dichiarazione del datore di lavoro o dell'ufficio di appartenenza nella quale siano indicati il titolo di studio riconosciuto per l'attività svolta in azienda o in servizio, la qualifica e una descrizione sommaria dell'attività connessa alla qualifica, nonché il periodo di esercizio dell'attività, secondo il modulo annesso al regolamento di esecuzione. Per coloro che svolgono attività autonoma, la dichiarazione può essere fatta dal richiedente stesso, accompagnata da documentazione probante, fatta salva la facoltà dell'ufficio di eseguire accertamenti sui dati non documentati.

(7) Sono considerati utili per la pratica nel campo della prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro, ai sensi dei commi 4 e 5:

  1. l'attività di ispettore del lavoro prestata nei servizi tecnici dell'ispettorato del lavoro e dell'ufficio prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro;
  2. l'attività di tecnico E.N.P.I. pestata nei servizi di collaudo, verifiche periodiche, prove di sicurezza;
  3. l'attività di agente tecnico dell' A.N.C.C. nei servizi di collaudo, verifiche periodiche, prove di sicurezza;
  4. l'attività di incaricato della sicurezza, o addetto alla sicurezza o altra qualifica configurante incarico e attività di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro presso stabilimenti, officine, laboratori, cantieri e luoghi di lavoro.

(8) L'iscrizione nell'elenco provinciale può avvenire altresì previa regolare e proficua frequenza di corsi specifici organizzati dall'amministrazione provinciale, o da questa approvati, con programma conforme ai contenuti previsti per l'esame di cui al comma 2. La regolare e proficua frequenza è attestata dal direttore del corso. L'attestazione di proficua frequenza di corsi analoghi, effettuati in altre regioni italiane o in altri Stati della Comunità Europea, dà titolo per l'iscrizione nell'elenco provinciale.7)

7)
Il comma 8 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 16 giugno 1992, n. 18.

Art. 23 (Attività e compiti degli esperti della sicurezza)

(1) Ferme restando le responsabilità e i doveri stabiliti dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e medicina del lavoro e tutela del lavoro, gli esperti della sicurezza hanno il compito di curare all'interno delle ditte le informazioni sulla normativa di sicurezza e consigliare al datore di lavoro le soluzioni tecniche e organizzative da realizzarsi nei luoghi di lavoro per le macchine e gli impianti, al fine di ottemperare a tali norme in modo efficace per la protezione dei lavoratori.

(2) Con regolamento d'esecuzione verranno stabiliti nei dettagli i compiti e le attribuzioni degli esperti della sicurezza, sia in relazione al loro grado di qualificazione, sia in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla problematica di prevenzione nelle aziende.

Art. 24 8)

8)
Abrogato dall'art. 3 della L.P. 15 maggio 1996, n. 9.

Art. 25 (Elenchi dei conduttori, manutentori e montatori di gru e altri apparecchi di sollevamento e trasporto)

(1) Sono istituiti, ferme restando le responsabilità ed i doveri stabiliti dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, presso l'ufficio sicurezza del lavoro gli elenchi provinciali dei conduttori, manutentori e montatori di gru e altri apparecchi di sollevamento e trasporto, ai quali si accede previa acquisizione del certificato di abilitazione, rilasciato dall'ufficio.

(2) Presso l'ufficio sicurezza del lavoro sono istituite le commissioni d'esami per l'abilitazione dei conduttori, manutentori e montatori di gru, e altri apparecchi di sollevamento e trasporto, composte dai seguenti membri:

  1. un ingegnere dell'ufficio sicurezza del lavoro, con funzioni di presidente;
  2. un tecnico addetto al servizio ispettivo per gli apparecchi di sollevamento e trasporto;
  3. un tecnico esperto in costruzione o montaggio o manutenzione delle gru e altri apparecchi di sollevamento e trasporto.

(3) Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente. Funge da segretario della commissione un impiegato dell'ufficio sicurezza del lavoro.

(4) Per essere ammessi all'esame i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

  1. età compresa fra 18 e 65 anni, abbassabile a 16 anni per apprendimento ed esercitazione sotto la vigilanza di persona abilitata;
  2. certificato di sana costituzione fisica, con senso visivo e auditivo normali, e, per i montatori e manutentori di gru l'idoneità all'esecuzione di lavori sospesi nel vuoto a notevole altezza dal suolo;
  3. aver effettuato un periodo di tirocinio pratico sotto la direzione di persona abilitata non inferiore a 3 mesi per la conduzione di mezzi, non inferiore ad un anno per montatori e manutentori;
  4. conoscenze teoriche, pratiche e normative inerenti all'attività specifica, stabilite nel regolamento di esecuzione alla presente legge.

(5) L'esame verrà regolamentato nei dettagli mediante il regolamento d'esecuzione alla presente legge. Con regolamento di esecuzione verrà altresì determinata la classificazione delle gru e degli apparecchi di sollevamento e trasporto, nonché i conseguenti vari gradi di difficoltà degli esami per l'abilitazione dei conduttori di gru ed altri apparecchi di sollevamento e trasporto.

(6)9)

(7) In sede di prima applicazione della presente legge possono richiedere di essere iscritti nell'elenco, senza esame, coloro che soddisfino ai requisiti di cui ai punti a), b) del comma 4, esercitino la professione da almeno 5 anni e al momento della richiesta, risiedano in provincia di Bolzano o esplichino ivi la loro attività.

(8) L'iscrizione nell'elenco provinciale può avvenire altresì previa regolare e proficua frequenza di corsi specifici organizzati dall'amministrazione provinciale o da questa approvati, e dopo superamento di un esame teorico-pratico. I corsi devono essere conformi ai contenuti previsti per l'esame di cui al comma 2. Il programma di detti corsi e della prova teorico-pratica d'esame viene stabilito, previa intesa con gli uffici provinciali competenti, con apposito regolamento di esecuzione.10)

9)
L'art. 25, comma 6, è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 10 giungo 2008, n. 4.
10)
Il comma 8 è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L.P. 21 maggio 1996, n. 11.

Art. 25/bis (Piano di sicurezza)

(1) Il piano di sicurezza, previsto dalle norme vigenti, è tenuto in cantiere al fine della sua diretta applicazione e per essere esibito agli ispettori del lavoro dell'ufficio provinciale sicurezza del lavoro, in sede di controllo ispettivo.

(2) Per lavori edili, di scavo e in sotterraneo la cui durata preventivata è maggiore di 2 anni, il piano di sicurezza deve essere trasmesso all'ufficio provinciale sicurezza del lavoro prima dell'inizio dei lavori di allestimento del cantiere.

(3) La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni previste dal piano di sicurezza è affidata all'ufficio provinciale sicurezza del lavoro, che la esercita mediante i propri ispettori del lavoro, secondo le modalità previste dagli articoli 16, 18 e 26 della presente legge.11)

11)
L'art. 25/bis è stato inserito dall'art. 14 della L.P. 16 giugno 1992, n. 18.

Art. 25/ter (Formazione in materia di pronto soccorso)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano disciplina con regolamento le modalità e i criteri per il riconoscimento della formazione in materia di pronto soccorso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), e dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.12)

12)
L'art. 25/ter è stato inserito dall'art. 19 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

Art. 26 (Sanzioni amministrative)

(1) Coloro che, legalmente richiesti dall'ufficio tecnica della sicurezza o dall'ufficio sicurezza del lavoro o dall'ufficio impianti a pressione e prevenzione incendi o dal personale ispettivo di fornire notizie, non le forniscano o le diano scientemente errate o incomplete, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 461 a Euro 921.13)

(2) Chi impedisca od ostacoli in modo grave il personale ispettivo nell'esecuzione di una ispezione di controllo della sicurezza o di un'inchiesta di infortunio è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 461 a Euro 921.13)

(3) Coloro che non eseguano in tempo utile le prescrizioni impartite dagli ispettori del lavoro, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 921 a Euro 1.835.13)

(4) La contestazione delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative avviene secondo le modalità di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche e integrazioni.

13)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 18, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 27 14)

14)
L'art. 27 è stato abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 28-29 15)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

15)
Omissis.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
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ActionActionII Lavoro
ActionActionA Mercato del lavoro
ActionActionB Collocamento dei lavoratori
ActionActionC Orientamento professionale
ActionActionD Tutela tecnica del lavoro
ActionActiona) Legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41 
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 24 agosto 1990, n. 19
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 maggio 1992, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1993, n. 13 —
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1994, n. 33
ActionActionf) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 25 novembre 1994, n. 56
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 1996, n. 9
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 aprile 1999, n. 16
ActionActioni) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1999, n. 60
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 giugno 2005, n. 25
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 2 novembre 2009 , n. 51
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 2 marzo 2010 , n. 15
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 5 giugno 2015, n. 16
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