(1) È istituito presso l'ufficio sicurezza del lavoro un elenco provinciale degli "esperti della sicurezza". L'iscrizione avviene per titoli ed esami. L'elenco è strutturato su tre gradi, connessi con i diversi livelli di qualificazione e complessità di compiti in essi previsti ed i diversi gradi di qualificazione professionale richiesta per accedervi, come di seguito specificato:
- primo grado: è richiesto il possesso di un diploma di laurea di indirizzo tecnico;
- secondo grado: è richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore a indirizzo tecnico;
- terzo grado: è richiesto il possesso di un diploma tecnico comportante almeno tre anni di studio o formazione professionale, oltre la scuola dell'obbligo.
(2) L'iscrizione nell'elenco avviene previo superamento di un esame teorico-pratico dinnanzi a una commissione nominata dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, composta da:
- il direttore dell'ufficio sicurezza del lavoro, in qualità di presidente, o una persona da lui delegata;
- due funzionari provinciali esperti in diversi settori della prevenzione degli infortuni;
- due esperti della sicurezza che esercitano la loro attività nel territorio della provincia.
(3) Per ciascun membro effettivo deve essere nominato un membro supplente. Funge da segretario un dipendente dell'ufficio sicurezza del lavoro.
(4) L'ammissione all'esame è subordinata ad una pratica di almeno 2 anni nel campo della sicurezza nel settore privato o pubblico, o di 2 anni in posizione di responsabilità in attività industriali, artigianali, o agricole.
(5) Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso del titolo di studio di cui al comma 1 e abbiano esercitato per almeno 8 anni un'attività nel campo della prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro, possono ottenere l'iscrizione nell'elenco senza esame, entro un anno dalla predetta data.
(6) I richiedenti l'iscrizione devono allegare alla domanda una dichiarazione del datore di lavoro o dell'ufficio di appartenenza nella quale siano indicati il titolo di studio riconosciuto per l'attività svolta in azienda o in servizio, la qualifica e una descrizione sommaria dell'attività connessa alla qualifica, nonché il periodo di esercizio dell'attività, secondo il modulo annesso al regolamento di esecuzione. Per coloro che svolgono attività autonoma, la dichiarazione può essere fatta dal richiedente stesso, accompagnata da documentazione probante, fatta salva la facoltà dell'ufficio di eseguire accertamenti sui dati non documentati.
(7) Sono considerati utili per la pratica nel campo della prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro, ai sensi dei commi 4 e 5:
- l'attività di ispettore del lavoro prestata nei servizi tecnici dell'ispettorato del lavoro e dell'ufficio prevenzione infortuni e sicurezza del lavoro;
- l'attività di tecnico E.N.P.I. pestata nei servizi di collaudo, verifiche periodiche, prove di sicurezza;
- l'attività di agente tecnico dell' A.N.C.C. nei servizi di collaudo, verifiche periodiche, prove di sicurezza;
- l'attività di incaricato della sicurezza, o addetto alla sicurezza o altra qualifica configurante incarico e attività di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro presso stabilimenti, officine, laboratori, cantieri e luoghi di lavoro.
(8) L'iscrizione nell'elenco provinciale può avvenire altresì previa regolare e proficua frequenza di corsi specifici organizzati dall'amministrazione provinciale, o da questa approvati, con programma conforme ai contenuti previsti per l'esame di cui al comma 2. La regolare e proficua frequenza è attestata dal direttore del corso. L'attestazione di proficua frequenza di corsi analoghi, effettuati in altre regioni italiane o in altri Stati della Comunità Europea, dà titolo per l'iscrizione nell'elenco provinciale.7)