In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

b) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 51)
Incentivazione della conoscenza delle lingue

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 24 marzo 1987, n. 14.

Art. 1 (Obiettivi e principi generali)  delibera sentenza

(1) Con l'intento di ampliare gli orizzonti culturali della popolazione, di venire incontro alle esigenze del mondo economico moderno e di contribuire al processo di unificazione europea, la Provincia autonoma di Bolzano promuove, tramite gli assessorati competenti, la partecipazione a corsi pubblici o privati tesi all'apprendimento delle lingue straniere ad esclusione della seconda lingua (italiano o tedesco).

(2) Viene promossa la frequenza dei corsi che si svolgono all'estero.

(3) La lingua straniera insegnata nei corsi deve corrispondere alla lingua della popolazione dello Stato o della regione in cui si svolgono i corsi.

(4) Ai sensi del primo comma, col termine di "corsi" si intendono quei cicli d'apprendimento di breve o lunga durata, ovvero corsi che coprano un intero anno scolastico o accademico, con cui una lingua viene insegnata direttamente tramite lezioni di lingua o, indirettamente, con lo svolgimento di lezioni improntate su materie d'insegnamento qualsiasi.

(5) Rimangono salve le disposizioni di cui alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, e alla legge provinciale 8 novembre 1983, n. 42.

(6) La Giunta provinciale è altresì autorizzata a promuovere, direttamente o tramite affidamento a terzi, corsi ed altre iniziative finalizzate a favorire la conoscenza di lingue straniere e delle rispettive culture. Per l'effettuazione ed anticipazione delle spese, nonché per l'apertura di appositi conti presso la Tesoreria della Provincia per il versamento delle quote a carico dei partecipanti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18. 2)

(7) La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a erogare a istituzioni, enti, fondazioni, associazioni e comitati che non operano a scopo di lucro, contributi, sussidi, premi e sovvenzioni per la promozione della conoscenza delle lingue straniere. Tali vantaggi possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell'apposito registro provinciale. 3)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 576 del 30.12.2004 - Erogazione di contributi provinciali per corsi di lingue - parziale idonea documentazione di spesa
2)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 40 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9, e successivamente sostituito dall'art. 19, comma 1, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2.
3)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16, e successivamente sostituito dall'art. 10 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionA Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
ActionActionB Provvidenze per attività culturali
ActionActiona) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41 
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5 —
ActionActionArt. 1 (Obiettivi e principi generali)
ActionActionArt. 1/bis (Settimane linguistiche intensive)
ActionActionArt. 2 (Beneficiari delle sovvenzioni)
ActionActionArt. 3 (Limiti di reddito e graduatorie)
ActionActionArt. 4 (Durata dei corsi ed entità della diaria)
ActionActionArt. 5 (Criteri per le graduatorie)
ActionActionArt. 6 (Bandi, modalità e criteri)
ActionActionArt. 7 (Assegnazione competenze e personale)
ActionActionArt. 8-9.   
ActionActionArt. 10 (Norma transitoria)
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 11 maggio 1988, n. 18 —
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
ActionActioni) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
ActionActionk) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9
ActionActionC Tutela dei beni culturali
ActionActionD Istituzioni culturali
ActionActionE Archivio provinciale
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico