(1) Per la promozione e l'apprendimento delle lingue straniere la Provincia autonoma prevede apposite sovvenzioni e può istituire un servizio di consulenza e di coordinamento.
(2) La Giunta provinciale stabilisce annualmente un tetto di reddito per l'ammissione al beneficio della sovvenzione, le persone di riferimento per il reddito ed il patrimonio nonché i criteri per la formazione di una graduatoria. Per la valutazione del reddito e del patrimonio si applicano i criteri stabiliti per l'assistenza scolastica ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7. 8)
(3) Presupposto per l'erogazione della sovvenzione è l'iniziativa responsabile del richiedente rispettivamente del suo rappresentante legale.
(4) Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti per soddisfare tutte le richieste pervenute, essi vengono assegnati in base ad apposite graduatorie.
(5) Le graduatorie vengono predisposte separatamente per gruppi linguistici. I richiedenti possono inoltre essere suddivisi per categorie di beneficiari ed essere ammessi in proporzione al numero delle domande presentate.