(1) I beneficiari di cui all'articolo 2 della presente legge, che hanno frequentato nel periodo compreso tra il 15 giugno 1986 ed il primo bando di concorso dopo l'entrata in vigore della presente legge con esito positivo corsi pubblici o privati tesi all'apprendimento delle lingue straniere ai sensi degli articoli 1 e 4, primo comma, possono presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una domanda per la concessione della sovvenzione.
(2) In prima applicazione del precedente comma la Giunta provinciale stabilisce il tetto di reddito, riferito all'anno 1985, di cui all'articolo 3, secondo comma, la diaria di cui all'articolo 4, terzo comma, nonché i documenti che devono essere allegati alla domanda e le ulteriori modalità procedurali per la liquidazione della sovvenzione.
(3) La Giunta provinciale accerta l'esistenza dei presupposti, di cui ai precedenti primo e secondo comma, e redige, qualora i mezzi a disposizione non siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste, apposite graduatorie tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 5 e liquida l'intero importo della sovvenzione in un'unica soluzione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.