(1) Per l'erogazione delle sovvenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, la Giunta provinciale effettua annualmente almeno un bando di concorso con la possibilità di prevedere nello stesso più scadenze successive.
(2) In ogni bando la Giunta provinciale stabilisce le modalità e i criteri per l'erogazione delle sovvenzioni. 12)