Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.
(1) Qualora il direttore dei lavori accerti che taluni comportamenti dell'appaltatore determinano gravi o ripetuti inadempimenti alle obbligazioni di contratto, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del progetto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore.
(2) Su richiesta del responsabile del progetto il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
(3) Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'amministrazione committente, su proposta del responsabile del progetto, dispone la risoluzione del contratto.