In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 08/03/2016

j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 411)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici
1

Visualizza documento intero
1)

Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

Art. 58 (Scioglimento del contratto e valutazione del decimo)

(1) L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

(2) Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

(3) L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali l'amministrazione committente prende in consegna i lavori ed effettua lo stato di consistenza.

(4) I materiali il cui valore è riconosciuto dall'amministrazione committente a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.

(5) L'amministrazione committente può trattenere le opere e gli impianti provvisionali che non siano in tutto o in parte asportabili, ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e quello delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

(6) L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'amministrazione committente nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese dell'appaltatore.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionA Finanziamento di opere pubbliche
ActionActionB Espropriazioni per causa pubblica utilità
ActionActionC Disposizioni procedurali
ActionActiona) Legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 5 luglio 2001, n. 41
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia25 marzo 2004, n. 11 
ActionActionf) Legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009 , n. 48
ActionActionh) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionActioni) Legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16
ActionActionj) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 41
ActionActionDisposizioni generali
ActionActionSoggetti titolari della programmazione e dell'esecuzione dei lavori pubblici
ActionActionRealizzazione del ciclo dei lavori pubblici - la progettazione
ActionActionScelta del contraente
ActionActionGaranzie
ActionActionContratto
ActionActionArt. 44 (Stipulazione ed approvazione del contratto)
ActionActionArt. 45 (Documenti facenti parte integrante del contratto)
ActionActionArt. 46 (Capitolato speciale d'appalto)
ActionActionArt. 47 (Elenco delle prestazioni e dei prezzi unitari)
ActionActionArt. 48 (Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore)
ActionActionArt. 49 (Domicilio dell'appaltatore)
ActionActionArt. 50 (Lavori in economia e anticipazioni)
ActionActionArt. 51 (Penale per ritardata ultimazione dell'opera)
ActionActionArt. 52 (Premio per anticipata ultimazione dell'opera)
ActionActionArt. 53 (Risoluzione dei contratti per reati accertati e cause di esclusione)
ActionActionArt. 54 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave irregolarità)
ActionActionArt. 55 (Risoluzione del contratto nel caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori)
ActionActionArt. 56 (Esecuzione d'ufficio)
ActionActionArt. 57 (Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti)
ActionActionArt. 58 (Scioglimento del contratto e valutazione del decimo)
ActionActionEsecuzione dei lavori
ActionActionCollaudo tecnico-amministrativo dei lavori
ActionActionAccordo bonario e giudizio arbitrale
ActionActionNorme finali e transitorie
ActionActionl) Legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico