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In vigore al: 08/03/2016

j) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 luglio 2001, n. 411)
Regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici
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Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 24 luglio 2001, n. 30.

Art. 53 (Risoluzione dei contratti per reati accertati e cause di esclusione)

(1) Qualora nei confronti dell'appaltatore sia stato emanato un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge antimafia), ovvero sia stata emessa una sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi dell'amministrazione committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del progetto valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. La valutazione viene svolta altresì alla luce di controdeduzioni fornite dall'appaltatore nel termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta inoltrata dal responsabile del progetto.

(2) Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

(3) La causa di esclusione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e) della legge trova applicazione anche nei confronti delle imprese che abbiano modificato la propria ragione o denominazione sociale o il tipo di società successivamente ad una risoluzione in danno avvenuta negli ultimi cinque anni, nel caso restino invariati:

  • a)  il titolare, nel caso di impresa individuale;
  • b)  anche un solo socio, nel caso di società in nome collettivo;
  • c)  anche un solo socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice;
  • d)  anche un solo legale rappresentante, nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata.

(4) La causa di esclusione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e) della legge trova applicazione anche nei confronti delle imprese i cui soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente abbiano subito una risoluzione in danno negli ultimi cinque anni con una diversa impresa.

(5) L'amministrazione provinciale può rendere noto alle altre amministrazioni aggiudicatrici i nominativi delle imprese escluse dalla partecipazione alle gare in base all'articolo 44, comma 1, lettera e) della legge.

(6) La causa di esclusione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera b) della legge trova applicazione nei confronti delle imprese nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle sentenze per le quali il giudice ha disposto la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, per qualsiasi reato che incide gravemente sulla moralità professionale. Il divieto opera se il provvedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, nel caso di impresa individuale, il direttore tecnico e i soci, nel caso di società in nome collettivo, il direttore tecnico e i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, il direttore tecnico e gli amministratori muniti di rappresentanza ove trattasi di ogni altro tipo di società o di consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ove prevista, ovvero, in caso contrario dalla data di invio della richiesta di offerta, qualora l'impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. 23)

23)

L'art. 53 è stato sostituito dall'art. 20 del D.P.P. 25 luglio 2003, n. 29.

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