(1) Le imprese affidatarie di contratti di servizi di trasporto pubblico ai sensi dell’articolo 11 devono dotarsi della Carta della qualità dei servizi con i contenuti minimi stabiliti con regolamento, che deve anche contemplare i diritti e i doveri di passeggere e passeggeri.
(2) La Carta della qualità dei servizi è redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.