1. Fatto salvo quanto disposto negli articoli 4 e 5 le alunne e gli alunni dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti della formazione professionale e della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica, che abbiano concluso con successo le successive classi possono passare a tutti gli altri istituti del secondo ciclo di lingua tedesca della Provincia.
2. Previo confronto con i dirigenti scolastici l’Intendente scolastico ossia Direttore di Dipartimento determina le materie, non incluse nel piano orario dell’istituto di provenienza e comunque fondamentali per il proficuo proseguimento della carriera scolastica presso l’istituto di destinazione, sulle quali deve essere svolto un esame di integrazione. Esperienze extrascolastiche come, a titolo esemplicativo, praticantato vengono riconosciute.
3. Nelle materie che negli istituti di provenienza sono state insegnate in misura notevolmente inferiore rispetto agli istituti di destinazione, questi ultimi prendono, anche in collaborazione con gli istituti di provenienza, tempestivamente tutti i provvedimenti idonei al fine di rendere più facile il proficuo proseguimento della carriera scolastica delle alunne e degli alunni passanti.