1. Il passaggio al 4° anno degli istituti della formazione professionale e della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica è riservata alle alunne e agli alunni in possesso del diploma professionale rilasciato alla fine del triennio dal rispettivo istituto professionale.
2. Il passaggio al 4° anno degli istituti della formazione professionale e della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica è accessibile anche per gli apprendisti che hanno concluso l’apprendistato nel rispettivo ambito professionale con l’acquisizione del diploma professionale e che superano un esame integrativo riferito alle materie non svolte all’interno dell’apprendistato.
3. L’accesso al corso annuale di cui all’art. 2 comma 2 lett. c) della Legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11 è riservato alle alunne e agli alunni in possesso del rispettivo diploma professionale che superano il procedimento di accesso definito dalla Giunta provinciale.
4. Gli apprendisti in possesso del diploma conclusivo di un apprendistato quadriennale sono pur ammessi al procedimento definito dalla Giunta provinciale per l’accesso al corso annuale di cui al all’art. 2 comma 2 lett. c) della Legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, purché abbiano prima superato l’esame integrativo sulle materie generali definite dall’Intendente scolastico ossia Direttore di Dipartimento ai sensi dell’articolo 3 comma 2.