1. Il Consiglio di classe assegna alle alunne e agli alunni provenienti dagli istituti della formazione professionale e della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica il credito scolastico. Il credito scolastico viene attribuito in base al punteggio dei diplomi professionali prodotti ovvero, dove non previsto, in base alla media dei voti delle pagelle prodotte. Ai soli fini dell’attribuzione dell’effettivo punteggio nelle bande di oscillazione previste si deve tenere conto degli esami integrativi eventualmente svolti presso l’istituto di destinazione nonché dei crediti formativi eventualmente presentati.