(1) Il comma 2 dell’articolo 37 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. La riscossione delle entrate è riscontrata dall’ufficio competente della Ripartizione provinciale Finanze mediante ordinativi di incasso.“
(2) Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 44/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito: “La società opera con personale provinciale, di amministrazioni locali o mediante personale proprio.”
(3) Il comma 8 dell’articolo 49 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:
“8. I titoli di spesa sono firmati dal direttore dell’ufficio competente della Ripartizione provinciale Finanze.”
(4) Il comma 5 dell’articolo 63 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:
“5. Al bilancio di previsione della Provincia è allegato un elenco degli enti di cui al comma 1, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'ammontare dell'erogazione a carico del bilancio della Provincia. Tali importi possono variare nei limiti della corrispondente unità previsionale di base (UPB). In allegato al rendiconto generale della Provincia è esposto un rendiconto riassuntivo delle spese dei medesimi.”