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In vigore al: 08/03/2016

z) Legge provinciale 7 aprile 2014, n. 11)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Legge finanziaria 2014)

1)
Pubblicata nel numero straordinario 1 del B.U. 10 aprile 2014, n. 14.

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIADI ENTRATE

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate“)

(1) L'articolo 7/quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7/quater (Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida o a idrogeno)

1. I proprietari di veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica sono esentati per tre annualità successive all’immatricolazione dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall'articolo 7.”

(2) La disposizione di cui al comma 1 si applica ai veicoli immatricolati successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

(3) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, stimate in 4.500,00 euro per il 2014, in 13.500,00 euro per il 2015 e in 22.500,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

(4) Dopo il comma 4 dell'articolo 8/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“5. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica gli autoveicoli e i motoveicoli di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, anche non adattati, intestati a persone con sindrome di down, oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico e a prescindere dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento.”

(5) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 4, stimate in 25.000,00 euro per il 2014, in 25.000,00 euro per il 2015 e in 25.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

(6) Il comma 1 dell'articolo 17/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

”1. Alle autovetture, agli autoveicoli per il trasporto promiscuo e ai motoveicoli destinati al trasporto di persone ad uso privato, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, si applica l'imposta provinciale di trascrizione in misura ridotta.”

(7) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 6, stimate in 2.000,00 euro per il 2014, in 4.000,00 euro per il 2015 e in 4.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

(8) Il comma 4 dell'articolo 17/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

”4. In caso di contestuali richieste di trascrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) di più passaggi di proprietà consecutivi per il medesimo veicolo, l'imposta provinciale di trascrizione è dovuta soltanto per l’ultimo passaggio di proprietà, anche qualora esso non sia di competenza della Provincia autonoma di Bolzano.”

(9) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 8, stimate in 5.000,00 euro per il 2014, in 10.000,00 euro per il 2015 e in 10.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

(10) L’articolo 17/ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 17/ter (Esenzioni)

1. Sono esenti dal pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto autoveicoli o motoveicoli di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, anche non adattati, intestati a persone affette da sindrome di down, a prescindere dal riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, oppure a persone con disabilità sensoriale, oppure ai familiari che le abbiano fiscalmente a carico.

2. Ai fini del presente articolo per persone con disabilità sensoriale si intendono il non vedente di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche, ed il sordo così come individuato dall’articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modifiche.”

(11) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 10, stimate in 22.000,00 euro per il 2014, in 22.000,00 euro per il 2015 e in 22.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

(12) Il comma 6/ter dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“6/ter. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013 ai soggetti che applicano l’aliquota di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è riconosciuta un’ulteriore riduzione dell’aliquota IRAP di 0,1 punti percentuali. Essa è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.”

(13) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 12, stimate in 5,6 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

(14) Al comma 13/bis dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, dopo le parole: “sul territorio provinciale” sono aggiunte le seguenti: “entro il 31 dicembre 2015”.

(15) Dopo l’articolo 21/quinquiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 21/sexiesdecies (Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, spetta un’ulteriore deduzione pari a 20.000,00 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 non rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche.

3. Ai fini della determinazione del reddito imponibile di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, si tiene conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca sugli affitti.“

(16) Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e successive modifiche, è abrogato.

(17) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 15, stimate in 33 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 2 (Autorizzazioni di spesa per l’anno 2014)
Tabelle A e B

(1)  Per l’applicazione delle norme provinciali, regionali, statali o comunitarie, indicate nei capitoli appartenenti alle unità previsionali di base riportate nell’allegata tabella A, sono autorizzate per l’anno finanziario 2014 spese nella misura indicata nella tabella medesima. 2)

(2) Per l’attuazione di interventi od opere ad esecuzione pluriennale, ivi inclusi forniture e servizi volti ad assicurare il completamento, la piena funzionalità dei lavori e la rispondenza alle finalità cui le opere sono destinate, sono inoltre autorizzate per l’anno finanziario 2014 e per il quadriennio 2015-2018 spese nella misura indicata nell’allegata tabella B. Le quote di spesa destinate a gravare sugli esercizi finanziari dal 2015 al 2018 saranno stabilite dalla relativa legge finanziaria.

(3) Per le finalità indicate al comma 2 l’amministrazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nell’anno 2014 nei limiti delle spese annualmente previste per il quinquennio 2014-2018, tenendo conto anche degli impegni assunti negli esercizi finanziari precedenti. La spesa da impegnare a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 2015 al 2018 non dovrà superare l’80 per cento della spesa autorizzata per l’esercizio finanziario 2014.

2)
Vedi anche l'art. 6, comma 1, della L.P. 23 settembre 2014, n. 6.

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) Nell'articolo 11/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: “di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modifiche,”.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, stimati in 87.500,00 euro per il 2014, in 175.000,00 euro per il 2015 e in 175.000,00 euro a decorrere dal 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

Art. 4 (Fondi per la finanza locale)

(1)La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita per l’anno finanziario 2014 come segue:

  1. fondo ordinario:
    151.295.038,48 euro (Unità Previsionale di Base 26100), di cui 45.000.000,00 euro restituzione IMU;
  2. fondo per investimenti:
    54.996.085,62 euro (UPB 26200);
  3. fondo ammortamento mutui:
    0,00 Euro (UPB 26205);
  4. fondo perequativo:
    0,00 euro (UPB 26100);
  5. fondo di rotazione per investimenti:
    48.104.619,00 euro (UPB 26200);
  6. concorso della finanza locale al riequilibrio della finanza pubblica:
    46.724.095,10 euro (UPB 26220);
  7. fondo derivante da maggior gettito „IMU“:
    140.887.909,15 euro (UPB 26
    220). 3) 
3)
L'art. 4, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 23 settembre 2014, n. 6.

Art. 5 (Livello massimo di indebitamento)

(1) Per l’esercizio finanziario 2014 il livello massimo delle annualità di ammortamento derivanti dall’assunzione di prestiti per il finanziamento di spese in conto capitale, comprese quelle relative a prestiti già contratti, nonché delle garanzie principali e sussidiarie emesse dalla Provincia a favore di enti e altri soggetti, è fissato in 560 milioni di euro.

Art. 6 (Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri per complessivi 3.071.569.075,98 euro a carico dell'esercizio finanziario 2014, derivanti dall’articolo 2, commi 1 (tabella A) e 2 (tabella B), e dall’articolo 4 della presente legge, si provvede con una corrispondente quota delle entrate iscritte nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno 2014.

(2) Alla copertura degli oneri per complessivi 388.735.709,10 euro a carico degli esercizi finanziari 2015 e 2016, derivanti dall’articolo 2, comma 1 (Tabella A), relativamente alla seconda e terza annualità dei limiti d’impegno autorizzati, e dall’articolo 2, comma 2 (Tabella B), si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 2015-2016 nel bilancio triennale 2014-2016. 4) 

(3) Alla copertura degli oneri di cui all’articolo 1, commi 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 17 e all’articolo 3, comma 2, si provvede con il gettito previsto per gli anni 2014 e seguenti all’UPB di entrata 120.

4)
L'art. 6, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 3, della L.P. 23 settembre 2014, n. 6.

CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 37 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La riscossione delle entrate è riscontrata dall’ufficio competente della Ripartizione provinciale Finanze mediante ordinativi di incasso.“

(2) Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 44/bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito: “La società opera con personale provinciale, di amministrazioni locali o mediante personale proprio.”

(3) Il comma 8 dell’articolo 49 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“8. I titoli di spesa sono firmati dal direttore dell’ufficio competente della Ripartizione provinciale Finanze.”

(4) Il comma 5 dell’articolo 63 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è così sostituito:

“5. Al bilancio di previsione della Provincia è allegato un elenco degli enti di cui al comma 1, con l'indicazione per ciascuno di essi dell'ammontare dell'erogazione a carico del bilancio della Provincia. Tali importi possono variare nei limiti della corrispondente unità previsionale di base (UPB). In allegato al rendiconto generale della Provincia è esposto un rendiconto riassuntivo delle spese dei medesimi.”

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (Legge finanziaria 2013)”)

(1) L’articolo 20/bis della legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, è abrogato.

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 1/bis:

„1/bis. L’utilizzo del sistema telematico è facoltativo nei seguenti casi:

  1. procedure in economia mediante amministrazione diretta;
  2. spese economali di modico valore, con ciò intendendosi i servizi e le forniture di beni di valore pari o inferiore a 1.500,00 euro, al netto di I.V.A..”

(2) Il comma 2 dell’articolo 6/ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. I soggetti di cui all’articolo 6/bis, comma 3, sono obbligati a utilizzare le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse. Tali autonome procedure di acquisto sono svolte mediante il sistema telematico di acquisto di cui all’articolo 6/bis, comma 1.”

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“3/bis. Per persone ospitate a lungo termine nelle case di riposo e nei centri di degenza e aventi diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, il pagamento ha luogo, a carico del fondo per la non autosufficienza, con le medesime modalità previste dal comma 3 per l’assegno di cura.“

Art. 11 (Misure per il contenimento delle spese per il personale)

(1) Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 6, lettera c), della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, sono prorogate fino al 31 dicembre 2014. Fino a quando non sarà diversamente disposto, rimane salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nella misura stabilita a decorrere dall’anno 2010.

(2) La riduzione del personale prevista al comma 6 dell’articolo 13 della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, è da realizzare per il personale docente ed equiparato entro l’anno 2018.

(3) Al fine di contenere le spese e di garantire un trattamento economico omogeneo del personale dirigenziale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti, le originarie disposizioni dell’articolo 22 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nonché la corrispondente successiva disciplina sono intese nel senso che rimane escluso il cumulo dell’indennità di funzione con la parte della relativa indennità trasformata in assegno personale, anche se maturata in seguito ad incarichi dirigenziali di diverso livello o di diversa posizione gerarchica.

Art. 12 5)

5)
L'art. 12 è stato abrogato dall'art. 52, comma 2, lettera l), della L.P. 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 13 (Adeguamento della struttura dirigenziale dell’amministrazione provinciale)

(1) Gli articoli 3, 4 e 5 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono così sostituiti e dopo l’Art. 4 (è inserito l’articolo 4/bis:

“Art. 3 (Articolazione della struttura dirigenziale)

1. La struttura dirigenziale dell’amministrazione provinciale è articolata in:

  1. Segreteria generale;
  2. Direzione generale;
  3. dipartimenti;
  4. non più di 25 ripartizioni;
  5. non più di 160 uffici.

2. Per settori di particolare complessità possono essere previste nell’ambito dei singoli dipartimenti o delle singole ripartizioni apposite aree funzionali, cui viene preposto in prevalenza personale dirigente in servizio.

3. Alle strutture dirigenziali è preposto il personale dirigenziale delle corrispondenti posizioni dirigenziali.

4. La specifica articolazione della struttura amministrativa, la denominazione e le competenze delle singole strutture dirigenziali, le aree nonché le direttive per l’individuazione del connesso trattamento economico previsto dai contratti collettivi sono determinati con regolamento di esecuzione.

5. Ai fini della riorganizzazione e razionalizzazione della struttura dirigenziale e degli enti ed aziende strumentali comunque denominati della Provincia, nonché ai fini della chiarezza e trasparenza dell’attività amministrativa in senso lato, con regolamento di esecuzione possono essere soppressi, accorpati o riorganizzati gli enti strumentali, le aziende, le agenzie, le fondazioni e gli organismi vari costituiti nell’ambito delle materie di competenza della Provincia. In tale contesto il numero delle strutture dirigenziali e il contingente del personale della Provincia possono essere adeguati nella misura strettamente necessaria.

6. Il personale dirigenziale preposto alle ripartizioni e agli uffici ha la facoltà di delegare l’adozione di provvedimenti di propria competenza ai direttori /alle direttrici d’area e ai coordinatori/alle coordinatrici di servizio.

Art. 4 (Segreteria generale)

1. Il segretario/la segretaria generale opera alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. Esso/essa:

  1. vigila sulla correttezza giuridica e la copertura finanziaria dei provvedimenti da adottarsi dalla Giunta provinciale;
  2. cura i rapporti con la Corte dei Conti, le istituzioni statali e l’Unione europea;
  3. istruisce i ricorsi gerarchici;
  4. provvede al rogito dei contratti nei quali l’amministrazione provinciale è parte e all’autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell’interesse dell’amministrazione provinciale stessa;
  5. esercita le funzioni di direttore/direttrice di dipartimento nei confronti delle ripartizioni collocate alle sue dipendenze e di direttore/direttrice di ripartizione nei confronti degli uffici o delle aree eventualmente costituite nell’ambito della Segreteria generale.
  6. esercita le funzioni di segretario/segretaria della Giunta provinciale e verifica l’attuazione delle decisioni.

2. In caso di assenza o impedimento del segretario generale/della segretaria generale le sue funzioni sono esercitate dal vice segretario generale/dalla vice segretaria generale.

Art. 4/bis (Direzione generale)

1. Il direttore generale/la direttrice generale opera alle dipendenze funzionali del/della componente della Giunta provinciale competente per la riorganizzazione dell’amministrazione provinciale e per la semplificazione delle procedure amministrative, cui relaziona periodicamente sull’attività svolta.

2. Il direttore/la direttrice generale:

  1. provvede alla verifica della struttura dirigenziale e delle attività dell’amministrazione e delle connesse procedure;
  2. verifica l’impiego delle risorse finanziarie e umane;
  3. provvede alla supervisione della dirigenza e alle relative procedure di selezione.

3. Il direttore/La direttrice generale esercita le funzioni di direttore/di direttrice di dipartimento e, in quanto compatibile, di direttore/di direttrice di ripartizione e d’ufficio nei confronti delle ripartizioni, uffici ed aree funzionali posti alle sue dipendenze per lo svolgimento dei compiti assegnatigli/assegnatele.

4. Il direttore/la direttrice generale convoca la conferenza dei direttori di dipartimento nonché dei direttori di ripartizione per coinvolgerli, con la partecipazione del segretario generale/della segretaria generale, in aspetti organizzativi, strutturali e procedurali di natura generale.

Art. 5 (Il Dipartimento)

1. Il dipartimento raggruppa le ripartizioni, le aree funzionali nonché gli uffici posti alle dipendenze di ciascun/ciascuna componente di Giunta in ragione della ripartizione degli affari ai sensi dell’articolo 52, comma 3, dello Statuto di autonomia e dell’articolo 2, comma 2, della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5. Il/la Presidente della Provincia può istituire un apposito dipartimento per le strutture dirigenziali di sua competenza e non collocate nella segreteria generale.

2. Ove sussistano particolari esigenze o affinità di compiti, la Giunta provinciale determina specifiche modalità di coordinamento tra le strutture dirigenziali.

3. La denominazione dei dipartimenti è determinata con il decreto di ripartizione degli affari tra i/le componenti della Giunta provinciale.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. La Giunta provinciale nomina a tempo determinato il segretario/la segretaria generale, il direttore/la direttrice generale nonché i direttori/le direttrici di dipartimento, di ripartizione e di ufficio.”

(3) Il comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

“3. La nomina del segretario generale/della segretaria generale avviene su proposta del/della Presidente della Provincia, per la durata di cinque anni; la nomina a direttore o direttrice di dipartimento avviene su proposta del/della componente di Giunta competente, per un periodo pari alla durata in carica del/della proponente; la nomina a direttore o direttrice di ripartizione e di ufficio avviene, su proposta del/della componente di Giunta competente, d’intesa con il/la Presidente della Provincia, sentito il segretario generale/sentita la segretaria generale, il direttore/la direttrice generale o di dipartimento preposto/preposta, per un periodo di quattro anni.”

(4) Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è inserito il seguente comma:

“3/bis. La nomina del direttore/della direttrice generale avviene, su proposta del/della componente di Giunta competente, per la durata di cinque anni.”

(5) Il comma 6 dell’articolo 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

“6. La funzione di vice segretario generale/vice segretaria generale e quella di vice direttore/vice direttrice generale è assegnata a un direttore/una direttrice di dipartimento o a un direttore/una direttrice di ripartizione su proposta del/della Presidente della Provincia o del/della componente di Giunta competente, sentito/sentita rispettivamente il segretario/la segretaria generale o il direttore/la direttrice generale.”

(6) L’ articolo 7 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è abrogato.

(7) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 60.000,00 euro annui, si provvede con lo stanziamento dell’unità previsionale di base 02100 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014 e seguenti.”

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Dopo l’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 24/bis (Comitato di revisione della spesa pubblica)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di revisione della spesa pubblica provinciale, è istituito presso il dipartimento competente in materia di organizzazione amministrativa il Comitato di revisione della spesa pubblica.

2. Il Comitato di revisione della spesa pubblica è un organo collegiale, composto da cinque componenti, scelti tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di comprovata esperienza e capacità in materia economica e di organizzazione amministrativa, con particolare riferimento ai seguenti settori: management, pianificazione e controllo di gestione, organizzazione del personale, misurazione e valutazione delle performance e dei risultati, gestione amministrativa e contabile nell’ambito della pubblica amministrazione. Costituisce titolo di preferenza una particolare specializzazione culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da eventuali pubblicazioni e da docenze svolte nell’ambito delle materie richieste. I/Le componenti sono nominati/nominate dal Presidente della Provincia, nel rispetto delle pari opportunità di genere, per un periodo di cinque anni, rinnovabile. Un/Una componente è nominato/nominata sulla base di una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, un/una componente è nominato/nominata sulla base di una terna di nominativi proposta dalle associazioni dei datori di lavoro e tre componenti sono nominati/nominate su proposta del Consiglio provinciale, dei/delle quali due su indicazione della maggioranza politica e uno/una dell’opposizione.

3. Ai/Alle componenti del comitato è corrisposto un compenso commisurato all’inquadramento.”

(2) Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si provvede, entro un massimo di 400.000,00 euro, con lo stanziamento dell’unità previsionale di base 02110 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014 e seguenti.

Art. 15 (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”)

(1) Il comma 1/bis dell’articolo 1/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 16 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Il comma 5 dell’articolo 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Relativamente all’amministrazione provinciale e agli enti da essa dipendenti, l’organismo di valutazione verifica altresì, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, la legittimità, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa; a tal fine esso compie, in generale, ogni attività relativa al controllo interno, come definito dall’ordinamento vigente.”

Art. 17 (Modifica della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, “Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Al comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, dopo le parole: “fino a tre segretari particolari” sono aggiunte le seguenti: “, oltre ad un segretario personale,”.

(2) Il comma 6 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11 è così sostituito:

„6. Ai segretari di cui al comma 1 spetta, in aggiunta al trattamento economico di livello, l’indennità di funzione, con il relativo regime, attribuita ai direttori d’ufficio per l’esercizio delle funzioni dirigenziali.”

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 13.000,00 euro annui, si provvede con lo stanziamento dell’unità previsionale di base 02100 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014 e seguenti.

Art. 18 (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, “Servizi pubblici locali”)

(1) La lettera e) del comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è così sostituita:

“e) stabilire che in rappresentanza delle amministrazioni di cui al comma 2 nonché delle società da queste controllate e partecipate, la stessa persona possa ricoprire, negli organi di amministrazione e/o di vigilanza delle medesime, al massimo tre cariche e per non più di tre mandati consecutivi nella stessa società.”

Art. 19 (Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, “Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Il comma 5 dell’articolo 17 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Il ricavo dall'alienazione di immobili può essere reimpiegato per l'acquisto di beni di natura analoga oppure per altri investimenti immobiliari.”

Art. 20 (Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, “Classificazione delle strade di interesse provinciale”)

(1) Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15/bis (Alienazione o permuta di relitti stradali)

1. Il ricavo dall’alienazione o dalla permuta di terreni costituenti relitti stradali amministrati dal Servizio strade provinciale, deliberata dalla Giunta provinciale, è reimpiegato per l’acquisto di beni di natura analoga, per altri investimenti immobiliari sulla rete stradale d’interesse provinciale o per la manutenzione della stessa.”

Art. 21 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

Tabella A 6) 7)

 

6)
Vedi anche l'art. 1, comma 2, della L.P. 19 giugno 2014, n. 4.
7)
Vedi anche l'art. 6, comma 1, della L.P. 23 settembre 2014, n. 6.
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