Sentenza del 17 marzo 2003, n. 107; Pres. ff. Demattio, Est. Falk Ebner
La distanza delle costruzioni dalle opere autostradali, regolata dall'art. 9 della L. 24 luglio1961 n. 729 (che fissa una distanza minima di 25 metri), è norma inderogabile, senza possibilità che su di essa interferiscano o comunque incidano disposizioni legislative della Provincia autonoma di Bolzano che ha, invece, competenza primaria ed esclusiva a norma dell'art. 8 dello Statuto speciale di autonomia in materia urbanistica; ciò in quanto le distanze regolate dalle norme urbanistiche hanno per finalità la tutela dell'abitato e degli abitanti dai pericoli derivanti dalla circolazione dei veicoli, mentre la norma statale appare correlata, invece, principalmente, alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto dalla sede autostradale, utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni.