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In vigore al: 21/08/2015

Corte costituzionale - sentenza 17 giugno 2013, n. 145
Provincia di Trento – autorizzazione all’attività di cava – possibilità di due proroghe – asserita elusione della normativa di VIA - insussistenza

Sentenza 17 giugno 2013 (20 giugno 2013), n. 145; Pres. Gallo; Red. Grossi

 

 

Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso notificato il 21-25 settembre 2012 e depositato il successivo 25 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto in via principale – per violazione dall’articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale).

Il ricorrente pone in evidenza che il censurato art. 4, comma 2 – modificando la lettera a) dell’art. 7, comma 5, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell’attività di cava), che, in tema di autorizzazioni alla coltivazione di cave, prevedeva che i Comuni potessero prorogare (per non più di un anno) le autorizzazioni alle condizioni stabilite nell’atto originale, solo per il periodo necessario a completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino – dispone ora che la proroga delle autorizzazioni a tal fine possa essere disposta per un massimo di due volte per periodi non superiori a tre anni. E rileva che, a sua volta, l’art. 13, comma 2 – che inserisce il comma 7-quater dell’art. 37 della citata legge provinciale sulle cave – prevede che il novellato art. 7, comma 5, si applichi anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il ricorrente osserva che le citate disposizioni consentono che tutte le autorizzazioni per le quali non vi sia stato il completamento dei lavori di coltivazione possano essere rinnovate senza alcuna condizione, verifica o procedura volta alla tutela ambientale, essendo sufficiente che i titolari presentino una mera istanza al competente ufficio comunale, il quale può disporne la proroga. Ma ciò potrebbe essere ammissibile solo per i progetti che siano già stati sottoposti alla procedura di VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA entro gli ultimi cinque anni (cioè entro il termine di decadenza stabilito dall’art. 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»), e non per quei progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti alle citate procedure (in quanto precedenti all’entrata in vigore della normativa comunitaria); determinandosi altrimenti una palese violazione delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale recate dagli articoli da 20 a 28 e dagli Allegati III, lettera s), e IV, punto 8, lettera i), dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.

Poiché, secondo il ricorrente, modificare, ovvero prorogare il termine di un’autorizzazione, o comunque rinnovarla assegnandole un nuovo termine, significa modificarne la «sostanza», proprio per questo, alla stregua della direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), in base alla interpretazione offertane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, è necessaria una vera e propria nuova autorizzazione, che postula il preventivo espletamento delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale stabilite dalla direttiva medesima, tanto più quando la verifica ovvero la valutazione dell’impatto ambientale non sia stata effettuata in sede di prima autorizzazione anteriormente all’entrata in vigore della normativa di VIA (il ricorrente richiama a sostegno delle sue argomentazioni le sentenze di questa Corte n. 67 e n. 1 del 2010). Né, peraltro, in senso contrario potrebbe valere la considerazione che la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 8, comma 1, punto 14, dello statuto speciale, gode di potestà legislativa primaria in materia di miniere (comprese le acque minerali e termali), cave e torbiere, giacché, da un lato, il legislatore provinciale è assoggettato, nelle materie di propria competenza, ai vincoli posti dallo stesso art. 8, comma 1 (consistenti, tra l’altro, nella necessità di rispettare gli obblighi internazionali e gli interessi nazionali); e, dall’altro lato, in presenza di norme che afferiscono alla tutela ambientale, la potestà di disciplinare l’ambiente nella sua interezza, come entità organica (che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto), deve ritenersi affidata in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., e costituisce (come prescrive anche il diritto comunitario) un limite per la disciplina che le Regioni e le Province autonome sono legittimate ad adottare in materie di loro competenza.

2. – Si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, concludendo per la inammissibilità e/o l’infondatezza della questione.

La resistente premette che essa Provincia, nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia di cave, in presenza di una peculiare contingenza economica, si è limitata a prevedere un termine di più ampio respiro per la conclusione dei progetti, ferme restando tutte le altre condizioni i vincoli e le prescrizioni in tema di tutela ambientale necessarie per l’autorizzazione della proroga. E, analizzata la normativa provinciale in tema di VIA, osserva che – se quanto previsto, in termini generali sulla efficacia della valutazione dell’impatto ambientale, dall’art. 9 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (recante «Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente», che ha rappresentato uno dei primi recepimenti della direttiva 85/337/CEE) non differisce dalla previsione dell’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (avente la medesima ratio di garantire, decorso il termine quinquennale dal rilascio della VIA, una verifica sull’eventuale mutamento delle condizioni territoriali ed ambientali) – lo stesso obiettivo è comunque assicurato dal successivo art. 9-bis (introdotto dalla legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, recante «Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell’ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia», ed applicabile dal 2005) che, in deroga a quanto stabilito nell’art. 9, definisce un particolare regime proprio per i progetti di cave e di miniere (oltre che di discariche), che dura sino alla data di completamento delle attività autorizzate, comprendendo anche la fase di gestione del progetto.

Infatti, la Provincia rileva che anche detta differente regolamentazione è assistita da una serie di prescrizioni, che valgono a salvaguardare l’esigenza che il prolungamento dell’efficacia della accertata compatibilità ambientale, fino al completamento delle attività autorizzate, sia suffragato da un costante monitoraggio sulla permanenza delle date condizioni ambientali e dello sviluppo della attività autorizzata, onde imporre nuove prescrizioni e modificazioni per aggiornare la compatibilità delle condizioni di autorizzazione alle eventuali mutate condizioni territoriali. Ed aggiunge che la modifica introdotta dal censurato art. 4, comma 2, consente di prorogare unicamente la durata del progetto, mantenendo fermi tutti gli elementi ed i vincoli del medesimo e le relative prescrizioni, disponendone una mera posticipazione, e non certo un rinnovo, che non potrebbe essere disposto, anche per la legislazione provinciale, se non previa riedizione del procedimento di VIA. Osserva ancora che, comunque, la proroga, che in base alla nuova modifica può essere concessa dal Comune (titolare del procedimento di rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava) per un massimo di tre anni, non inciderebbe (nel senso di escluderli) sugli eventuali provvedimenti rilasciati sulla medesima cava ai sensi della normativa in materia di VIA, dovendo coordinarsi e correlarsi con le norme previste dalla legge provinciale sopra ricordata sulla validità della VIA per i progetti di cava.

Pertanto, la Provincia deduce che il sistema non lascia scoperta alcuna forma di tutela, tant’è che – data l’operatività della norma introdotta a decorrere dal 2005 con il citato art 9-bis della legge provinciale n. 28 del 1988 – a tutt’oggi non esistono in Provincia di Trento autorizzazioni di cava che non siano già state sottoposte a procedura di VIA o di screening; e sostiene che, quindi, il paventato pericolo di trovarsi di fronte a progetti sottratti a procedure di verifica di impatto ambientale è meramente astratto e teorico. Contesta, infine, l’erroneità dell’assunto secondo cui, in presenza di autonomia statutaria in materia – che esclude di per sé la automatica integrale trasposizione della normativa statale, sia pure interessante una materia trasversale, nell’ordinamento provinciale autonomo – si verificherebbe un vulnus della competenza esclusiva statale, anche solo per la previsione di un termine diverso, ma non irragionevole né inidoneo allo scopo, da quello stabilito dal legislatore nazionale.

2.1. – In una memoria difensiva, la Provincia di Trento ribadisce le argomentazioni svolte a sostegno delle conclusioni.

Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna – per violazione dell’articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – gli articoli 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale).

L’art. 4, comma 2, modificando la lettera a) dell’art. 7, comma 5, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, recante la «Disciplina dell’attività di cava» (che, in tema di autorizzazioni alla coltivazione di cave, prevedeva che i Comuni potessero prorogare, per non più di un anno, le autorizzazioni alle condizioni stabilite nell’atto originale, solo per il periodo necessario a completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino), prevede ora che la proroga delle autorizzazioni al tal fine possa «essere disposta per un massimo di due volte per periodi non superiori a tre anni». A sua volta, l’art. 13, comma 2 – inserendo il comma 7-quater dell’art. 37 della citata legge provinciale sulle cave – dispone che il novellato art. 7, comma 5, si applichi anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Il ricorrente denuncia la violazione: a) dell’art. 8, primo comma, punto 14, dello statuto speciale, poiché la potestà legislativa primaria in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere, della Provincia di Trento (oltre ad essere assoggettata ai vincoli posti dallo stesso art. 8, comma 1), trova un limite (sancito – secondo il ricorrente − anche dal diritto comunitario) nella potestà di disciplinare l’ambiente affidata in via esclusiva allo Stato ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost.; b) dello stesso art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto le norme impugnate violerebbero le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale recate dagli articoli da 20 a 28 e dagli Allegati III, lettera s), e IV, punto 8, lettera i), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

1.1. – La difesa dello Stato muove dall’assunto che le disposizioni impugnate consentirebbero che tutte le autorizzazioni per le quali non vi sia stato il completamento dei lavori di coltivazione possano essere rinnovate senza alcuna condizione, verifica o procedura volta alla tutela ambientale, mentre ciò potrebbe essere ammissibile solo per i progetti che siano già stati sottoposti alla procedura di VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA entro gli ultimi cinque anni – cioè entro il termine di decadenza stabilito dall’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – e non per quei progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti alle citate procedure, in quanto precedenti all’entrata in vigore della normativa comunitaria. Ed a sostegno delle censure di incostituzionalità richiama, tra l’altro, la sentenza n. 67 del 2010, con la quale questa Corte (a fronte della previsione di proroghe automatiche delle attività estrattive in assenza di procedure di VIA) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme di una delibera legislativa siciliana e di una legge della Regione Campania; nonché la sentenza n. 1 del 2010 (in tema di valutazioni di impatto ambientale che debbano precedere il rilascio dei titoli legittimanti la ricerca e la coltivazione delle acque minerali naturali, delle acque termali, delle acque di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali), che ha affermato la incostituzionalità di altra normativa sempre della Regione Campania che, nel prevedere un termine cinquantennale di proroga delle concessioni a carattere perpetuo, aveva operato una dilatazione eccessiva del termine di durata già trentennale, in contrasto con la necessità, in sede di rinnovo della concessione, di procedere alla valutazione di impatto ambientale.

2. – La questione non è fondata, nei sensi di seguito precisati.

2.1. – Va innanzi tutto rilevato come non sia in discussione che la potestà legislativa primaria in materia di miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere (attribuita alla Provincia autonoma di Trento dall’art. 8, primo comma, punto 14 dello statuto speciale), trovi un limite nella competenza affidata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., di disciplinare l’ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica, che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto; e che, pertanto, ad essa Provincia sia consentito, in tale assetto di attribuzioni, soltanto di eventualmente incrementare i livelli della tutela ambientale, allorquando «essa costituisce esercizio di una competenza legislativa della Regione e non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato» (sentenze n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 225 del 2009).

Ciò premesso, va altresì sottolineato che la disciplina della Provincia autonoma di Trento in materia di valutazione di impatto ambientale, e di verifica dell’assoggettabilità, ha trovato compiuta regolamentazione già nella legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, recante la «Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente» (che ha rappresentato uno dei primi recepimenti della Direttiva 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE «Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati») e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. l3-11 Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 «Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente»), aggiornato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 marzo 2001, n. 5-56 Leg. (Modifiche al D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell’ambiente”»), che si è a sua volta conformato alla sopravvenuta direttiva 3 marzo 1997, n. 97/11/CE (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati).

Nella Provincia medesima, poi, alla normativa in materia di valutazione di impatto ambientale si aggiunge e si correla la regolamentazione specifica della attività di cava, contenuta nella legge provinciale n. 7 del 2006, come appunto modificata dalle disposizioni della legge provinciale n. 14 del 2012, tra le quali anche le norme oggetto della presente impugnazione governativa.

2.2. – A torto viene richiamata dal ricorrente a sostegno della illegittimità delle norme impugnate la sentenza n. 67 del 2010 (insieme alla n. 1 del 2010), che si fonda sulla riscontrata illegittimità di normative regionali, le quali, nella materia de qua, avevano introdotto eccezionali ed automatiche “proroghe di diritto” per autorizzazioni all’esercizio di cave, rilasciate in assenza di procedure di VIA (o, comunque, eventualmente, in assenza di VIA), e per di più già soggette a “rinnovi”, in una situazione dunque di sicuro contrasto con l’effetto utile della direttiva 85/337/CEE, perché mantiene «inalterato lo status quo, sostanzialmente sine die, superando qualsiasi esigenza di “rimodulare” i provvedimenti autorizzatori in funzione delle modifiche subite, nel tempo, dal territorio e dall’ambiente». Al contrario, le norme de quibus risultano immuni dai dedotti profili di incostituzionalità.

Esse infatti vanno inquadrate, e doverosamente lette in senso costituzionalmente conforme, nel contesto indubbiamente “virtuoso” (teso a dare sollecita ed effettiva attuazione alla direttiva 85/337/CEE) delle richiamate normative provinciali in tema di regolamentazione della disciplina della valutazione di impatto ambientale e della attività di cava.

In particolare, l’art. 9-bis della legge provinciale n. 28 del 1988 – pur «in deroga a quanto stabilito dall’art. 9», che fissa il principio della efficacia limitata nel tempo della valutazione di impatto ambientale in relazione alle caratteristiche del progetto (comma 1), disponendo che, scaduto detto termine senza che il progetto sia stato realizzato, la VIA decada di diritto con necessità di integrale rinnovazione della procedura (comma 2) – stabilisce, con specifico riguardo alle cave e miniere, non solo che la valutazione positiva di impatto ambientale abbia efficacia, in relazione alle caratteristiche del progetto, fino alla data di completamento delle attività autorizzate (comma 1), ma anche che la perdurante “attualità” di siffatta valutazione, rispetto alle mutevoli condizioni dei luoghi in cui si svolge l’attività e dell’ambiente circostante, sia garantita nel tempo (esigenza questa sentita e tutelata anche dai commi 1 e 1-bis dell’art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006), con un costante monitoraggio da parte della Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA), attuato attraverso «specifici rapporti sullo stato di avanzamento delle attività autorizzate con i contenuti e secondo la periodicità stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale che approva la valutazione dell’impatto ambientale» (comma 2); e che, a seguito di ciò, la Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per l’ambiente, possa «disporre, in esito all’esame del rapporto di cui al comma 2 e alle correlate verifiche istruttorie dell’agenzia, prescrizioni e modifiche al progetto autorizzato, cui è subordinata l’ulteriore prosecuzione dell’attività» (comma 3).

Da parte sua, l’art. 7, comma 5, della legge provinciale n. 7 del 2006 (in tema di autorizzazione alla coltivazione di cave in aree di proprietà privata, la cui domanda, ai sensi del successivo art. 8, comma 1, ove l’intervento sia soggetto alle procedure di verifica o di valutazione d’impatto ambientale, deve essere presentata con le modalità stabilite dalla legge provinciale n. 28 del 1988 e dal relativo regolamento di esecuzione) prevedeva, nel testo originario antecedente la censurata novellazione, che il Comune – data la regola per cui «La durata dell’autorizzazione è determinata sulla base del progetto di coltivazione allegato alla domanda e non può superare la scadenza del programma di attuazione comunale»; e per cui, «Se il comune non approva il programma di attuazione, le autorizzazioni rilasciate ai sensi di questo articolo non possono avere durata superiore a diciotto anni fatto salvo quanto previsto nel comma 5» (art. 7, comma 4) – potesse «prorogare l’autorizzazione, su motivata richiesta dell’interessato presentata entro i termini di scadenza dell’autorizzazione stessa, alle condizioni stabilite nell’atto originale, solo per il periodo necessario a: a) completare i lavori di coltivazione autorizzati, compresi quelli di ripristino; in tal caso la proroga può essere disposta per un periodo non superiore a un anno; b) adottare il provvedimento di rinnovo dell’autorizzazione».

2.3. – La impugnata previsione dell’art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 14 del 2012, rispetto al testo previgente dell’art. 7, comma 5, della legge provinciale n. 7 del 2006, modifica esclusivamente il numero delle proroghe consentite per il completamento dei lavori di coltivazione autorizzati (portate da una a due) e la lunghezza complessiva del periodo totale di proroga (elevato da uno ad un massimo di tre anni).

Rilevato che le censure svolte dal Governo ricorrente si riferiscono esclusivamente a tali contestate modificazioni normative, che riguardano propriamente il termine di completamento delle attività autorizzate e non già i presupposti di concessione della autorizzazione (ivi compresa la valutazione positiva di impatto ambientale, come regolamentata dalla legge provinciale n. 28 del 1988), va ritenuto, allora, che non risulta, in primo luogo, in sé censurabile la scelta del legislatore provinciale (in un ámbito, come detto, di competenza primaria) di disporre una mera posticipazione della durata dell’autorizzazione all’attività di cava, per un tempo che deve ritenersi non incongruo ove commisurato alle contingenti reali esigenze degli operatori del settore, «considerato anche l’attuale periodo di contrazione del mercato» (come evidenziato nei lavori preparatori della legge). D’altro canto, tale posticipazione neppure risulta incoerente con quanto disposto dall’art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che – nel porre la regola della efficacia limitata nel tempo del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale dei progetti sottoposti alla fase di valutazione – tiene, pur sempre, conto delle caratteristiche del progetto, consentendo espressamente che possa stabilirsi un periodo più lungo, prevedendo contestualmente che, solo trascorso detto periodo, salvo proroga concessa (su istanza del proponente) dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale debba essere reiterata.

Nella specie, quindi, non si tratta né di una proroga automatica, atta ad eludere l’osservanza nell’esercizio della attività di cava della normativa di VIA (come nel caso delle richiamate sentenze n. 67 del 2010 e n. 1 del 2010), né di un rinnovo, che non potrebbe essere disposto, anche in virtù di quanto previsto dalla legislazione provinciale vigente, se non previa riedizione del procedimento di VIA (sentenza n. 114 del 2012), ma di un mero allungamento dei termini per il completamento delle attività autorizzate. Il quale, peraltro (sulla base di una doverosa ricostruzione sistematica, e costituzionalmente orientata, dei due plessi normativi riguardanti la valutazione dell’impatto ambientale e il regime autorizzatorio delle attività di cava, anche in assenza di disposizioni di coordinamento tra di essi) deve comunque ritenersi soggetto alle cautele previste dall’art. 9-bis della legge provinciale n. 28 del 1988, e quindi, nello specifico, al monitoraggio finalizzato a garantire la perdurante attualità della valutazione positiva di impatto ambientale dell’opera, accertata all’atto della domanda di autorizzazione. La qual cosa sostanzia, appunto, un assetto normativo perfettamente coerente ai livelli (anche comunitari) di tutela ambientale, divenuti obbligatori per tutti i progetti successivi alla data «spartiacque» del 3 luglio 1988, di scadenza del termine di attuazione della direttiva 85/337/CEE (sentenze di questa Corte n. 209 del 2011 e n. 120 del 2010).

2.4. – Né, sotto altro aspetto, può convenirsi con l’ulteriore argomentazione svolta a sostegno della impugnazione dal ricorrente, secondo cui – dato che «la proroga potrebbe essere ammissibile per tutti i progetti che siano già stati sottoposti alla procedura di VIA o alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA entro gli ultimi cinque anni, cioè entro il termine di decadenza stabilito dal citato art. 26, comma 6, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152» – «risulta, invece, sicuramente illegittima per quei progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti alle citate procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA (in quanto precedenti all’entrata in vigore della normativa comunitaria)».

Rilevato, infatti che (per espressa previsione contenuta nella stessa norma) i termini di cui al richiamato comma 6 dell’art. 26 si applicano solo ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), va sottolineato che – oltre alla tempestiva introduzione della normativa provinciale in tema di valutazione di impatto ambientale di cui al più volte citato art. 9 della legge provinciale n. 28 del 1988 – il comma 4 del successivo art. 9-bis (aggiunto dall’art. 12 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, recante «Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia», con decorrenza, ai sensi dell’art. 28 della stessa legge provinciale, dal gennaio 2005) pone, proprio per le attività di cava, una esplicita disciplina transitoria in base alla quale: «L’esercizio delle attività considerate dai progetti o dai programmi di cui al comma 1, che abbiano acquisito la valutazione positiva di impatto ambientale precedentemente alla data di entrata in vigore di quest’articolo, può essere proseguito anche dopo la scadenza di efficacia della valutazione dell’impatto ambientale, qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) prima della scadenza di efficacia della predetta valutazione sia stata presentata domanda di proroga dell’efficacia medesima ovvero sia stato depositato un nuovo progetto o programma alla valutazione dell’impatto ambientale; b) la prosecuzione dell’attività avvenga nel rispetto delle modalità e delle previsioni, anche volumetriche, del progetto o programma precedentemente autorizzato; c) la prosecuzione dell’attività sia autorizzata ai sensi delle norme di settore».

Orbene, tenuto conto che (come detto) i primi tre commi dello stesso art. 9-bis prevedono a regime un costante monitoraggio della perdurante positività della valutazione di impatto ambientale, dinamicamente inteso ad eventualmente disporre prescrizioni o modifiche in corso d’opera, subordinandone l’ulteriore prosecuzione (comma 3), appare del tutto apodittica ed errata (oltre che categoricamente smentita dalla Provincia resistente) l’affermazione del ricorrente, che paventa la possibile applicazione del nuovo regime di proroga anche «a progetti che in precedenza non siano mai stati sottoposti alle citate procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA (in quanto precedenti all’entrata in vigore della normativa comunitaria)».

2.5. – Per le medesime ragioni deve ritenersi non fondata la questione riguardante l’art. 13, comma 2, della legge provinciale n. 14 del 2012, che, aggiungendo il comma 7-quater all’art. 37 della legge provinciale n. 7 del 2006, dispone che «L’articolo 7, comma 5 [nel testo modificato dall’art. 4, comma 2, legge prov. n. 14 del 2012], si applica anche alle autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla data di entrata in vigore di questa legge». Alle considerazioni svolte a sostegno della non fondatezza della questione riferita all’art. 4, comma 2 (che novella la disposizione la cui applicazione è richiamata dall’art. 13, comma 2), sembra potersi aggiungere che (come rilevato dalla Provincia) la norma censurata ha come fine anche quello di garantire parità di condizioni e di trattamento e ad evitare discriminazioni ingiustificate, e di ricomprendere sotto la stessa disciplina tutti i rapporti suscettibili di essere considerati come non esauriti, ovviamente sempre nel rispetto delle richieste procedure di valutazione di impatto ambientale.

 

 

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 13, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 20 luglio 2012, n. 14 (Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale), promosse – in riferimento all’art. 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

 

 

 

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ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
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ActionAction2016
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ActionAction Corte costituzionale - sentenza 14 gennaio 2013, n. 2
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 11 marzo 2013, n. 38
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 20 marzo 2013, n. 48
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 26 marzo 2013, n. 60
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 8 aprile 2013, n. 71
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 22 aprile 2013, n. 77
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 22 maggio 2013, n. 114
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 giugno 2013, n. 122
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 giugno 2013, n. 133
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 17 giugno 2013, n. 145
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 1 luglio 2013, n. 172
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 1 luglio 2013, n. 176
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 3 luglio 2013, n. 187
ActionAction Corte costituzionale - ordinanza 3 luglio 2013, n. 206
ActionAction Corte costituzionale - sentenza219
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 16 luglio 2013, n. 221
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 16 luglio 2013, n. 233
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 252
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 23 ottobre 2013, n. 255
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 6 novembre 2013, n. 263
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 18 novembre 2013, n. 274
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 2 dicembre 2013, n. 301
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 309
ActionAction Corte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 311
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ActionAction10/06/2002 - Delibera N. 2053 del 10.06.2002
ActionAction18/03/2002 - Delibera N. 874 del 18.03.2002
ActionAction25/03/2002 - Delibera N. 1000 del 25.03.2002
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ActionAction04/11/2002 - Delibera N. 4007 del 04.11.2002
ActionAction27/05/2002 - Delibera N. 1857 del 27.05.2002
ActionAction11/11/2002 - Delibera N. 4153 del 11.11.2002
ActionAction11/03/2002 - Delibera N. 808 del 11.03.2002
ActionAction13/05/2002 - Delibera N. 1673 del 13.05.2002
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ActionAction29/04/2002 - Delibera N. 1507 del 29.04.2002
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ActionAction08/04/2002 - Delibera N. 1136 del 08.04.2002
ActionAction25/11/2002 - Delibera N. 4332 del 25.11.2002
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ActionAction15/04/2002 - Delibera N. 1270 del 15.04.2002
ActionAction04/03/2002 - Delibera N. 717 del 04.03.2002
ActionAction08/04/2002 - Delibera N. 1111 del 08.04.2002
ActionAction08/07/2002 - Delibera N. 2399 del 08.07.2002
ActionAction08/07/2002 - Delibera 8 luglio 2002, n. 2403
ActionAction13/08/2002 - Delibera N. 2863 del 13.08.2002
ActionAction13/08/2002 - Delibera N. 2864 del 13.08.2002
ActionAction22/07/2002 - Delibera N. 2648 del 22.07.2002
ActionAction11/11/2002 - Delibera N. 4090 del 11.11.2002
ActionAction29/07/2002 - Delibera N. 2742 del 29.07.2002
ActionAction09/09/2002 - Delibera N. 3184 del 09.09.2002
ActionAction13/08/2002 - Delibera N. 2917 del 13.08.2002
ActionAction02/09/2002 - Delibera N. 3121 del 02.09.2002
ActionAction14/10/2002 - Delibera N. 3677 del 14.10.2002
ActionAction04/02/2002 - Delibera N. 291 del 04.02.2002
ActionAction23/04/2002 - Delibera N. 1497 del 23.04.2002
ActionAction17/06/2002 - Delibera N. 2150 del 17.06.2002
ActionAction02/09/2002 - Delibera N. 3089 del 02.09.2002
ActionAction26/07/2002 - Corte costituzionale - Sentenza N. 408 del 26.07.2002
ActionAction31/01/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 35 del 31.01.2002
ActionAction31/01/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002
ActionAction02/02/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 64 del 02.02.2002
ActionAction05/02/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 59 del 05.02.2002
ActionAction08/02/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 66 del 08.02.2002
ActionAction15/02/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 82 del 15.02.2002
ActionAction25/02/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 94 del 25.02.2002
ActionAction25/02/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 97 del 25.02.2002
ActionAction25/02/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 98 del 25.02.2002
ActionAction04/03/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 118 del 04.03.2002
ActionAction05/03/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 121 del 05.03.2002
ActionAction12/03/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 131 del 12.03.2002
ActionAction28/03/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 154 del 28.03.2002
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ActionAction22/04/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 170 del 22.04.2002
ActionAction23/04/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 171 del 23.04.2002
ActionAction23/04/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 173 del 23.04.2002
ActionAction24/04/2002 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 141 del 24.04.2002
ActionAction24/04/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 179 del 24.04.2002
ActionAction24/04/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 182 del 24.04.2002
ActionAction29/04/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 188 del 29.04.2002
ActionAction07/05/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 07.05.2002
ActionAction07/05/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 200 del 07.05.2002
ActionAction16/05/2002 - Corte costituzionale - Sentenza N. 196 del 16.05.2002
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ActionAction28/05/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 259 del 28.05.2002
ActionAction29/05/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 264 del 29.05.2002
ActionAction31/05/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 277 del 31.05.2002
ActionAction06/06/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 281 del 06.06.2002
ActionAction06/06/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 283 del 06.06.2002
ActionAction28/06/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 28.06.2002
ActionAction09/07/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 09.07.2002
ActionAction15/07/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 347 del 15.07.2002
ActionAction22/07/2002 - Delibera N. 2637 del 22.07.2002
ActionAction26/07/2002 - Corte costituzionale - Sentenza N. 408 del 26.07.2002
ActionAction13/08/2002 - Delibera N. 2836 del 13.08.2002
ActionAction26/08/2002 - Delibera N. 3013 del 26.08.2002
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ActionAction09/09/2002 - Delibera N. 3257 del 09.09.2002
ActionAction16/09/2002 - Delibera N. 3260 del 16.09.2002
ActionAction16/09/2002 - Delibera N. 3268 del 16.09.2002
ActionAction16/09/2002 - Delibera N. 3283 del 16.09.2002
ActionAction14/10/2002 - Delibera N. 3655 del 14.10.2002
ActionAction04/11/2002 - Delibera N. 4006 del 04.11.2002
ActionAction18/11/2002 - Delibera Nr. 4202 vom 18.11.2002
ActionAction18/11/2002 - Delibera N. 4224 del 18.11.2002
ActionAction25/11/2002 - Delibera N. 4326 del 25.11.2002
ActionAction26/11/2002 - Corte costituzionale - Ordinanza N. 479 del 26.11.2002
ActionAction04/12/2002 - Corte costituzionale - Sentenza N. 510 del 04.12.2002
ActionAction09/12/2002 - Delibera N. 4591 del 09.12.2002
ActionAction20/12/2002 - Corte costituzionale - Sentenza N. 533 del 20.12.2002
ActionAction23/12/2002 - Delibera N. 4923 del 23.12.2002
ActionAction31/01/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 49 vom 31.01.2002
ActionAction08/04/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 164 vom 08.04.2002
ActionAction10/05/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 201 vom 10.05.2002
ActionAction16/07/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 349 vom 16.07.2002
ActionAction24/04/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 180 vom 24.04.2002
ActionAction20/06/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 305 vom 20.06.2002
ActionAction22/07/2002 - Corte costituzionale - sentenza 22 luglio 2002, n. 372
ActionAction25/03/2002 - CONTRATTO COLLETTIVO 25 marzo 2002
ActionAction04/07/2002 - CONTRATTO DI COMPARTO 4 luglio 2002
ActionAction09/12/2002 - CONTRATTO COLLETTIVO 9 dicembre 2002
ActionAction07/01/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2002, n. 1
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ActionAction18/01/2002 - Decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 11
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ActionAction12/02/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2002, n. 4
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ActionAction20/03/2002 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 20 marzo 2002, n. 7
ActionAction22/03/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2002 , n. 8
ActionAction25/03/2002 - Contratto collettivo 25 marzo 2002
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ActionAction06/05/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 6 maggio 2002, n. 14
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ActionAction07/06/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 7 giugno 2002, n. 18
ActionAction11/06/2002 - DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 2002, n. 139
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ActionAction08/07/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2002 , n. 24
ActionAction16/07/2002 - Legge provinciale 16 luglio 2002, n. 9
ActionAction16/07/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 16 luglio 2002, n. 26
ActionAction16/07/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 350 del 16.07.2002
ActionAction17/07/2002 - Legge provinciale 17 luglio 2002, n. 10
ActionAction24/07/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 358 del 24.07.2002
ActionAction26/07/2002 - Legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11
ActionAction26/07/2002 - Legge provinciale 26 luglio 2002, n. 12
ActionAction07/08/2002 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 7 agosto 2002, n. 27
ActionAction07/08/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 7 agosto 2002, n. 29
ActionAction12/08/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 12.08.2002
ActionAction12/08/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 12.08.2002
ActionAction13/08/2002 - Legge provinciale 13 agosto 2002, n. 13
ActionAction20/08/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 20 agosto 2002, n. 30
ActionAction22/08/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 22 agosto 2002, n. 31
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ActionAction29/08/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 402 del 29.08.2002
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ActionAction30/09/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 434 del 30.09.2002
ActionAction30/09/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 439 del 30.09.2002
ActionAction07/10/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 440 del 07.10.2002
ActionAction11/10/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2002, n. 40
ActionAction15/10/2002 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 ottobre 2002, n. 42
ActionAction15/10/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 446 del 15.10.2002
ActionAction18/10/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2002, n. 43
ActionAction25/10/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 25 ottobre 2002, n. 44
ActionAction07/11/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 468 del 07.11.2002
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ActionAction22/11/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 22 novembre 2002, n. 48
ActionAction29/11/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 529 del 29.11.2002
ActionAction29/11/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 534 del 29.11.2002
ActionAction29/11/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 537 del 29.11.2002
ActionAction11/12/2002 - Contratto collettivo 11 dicembre 2002
ActionAction16/12/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2002, n. 49
ActionAction17/12/2002 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 17 dicembre 2002, n. 50
ActionAction18/12/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 18 dicembre 2002, n. 51
ActionAction18/12/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 579 del 18.12.2002
ActionAction23/12/2002 - T.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 595 del 23.12.2002
ActionAction11/11/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 494 vom 11.11.2002
ActionAction30/09/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 439 vom 30.09.2002
ActionAction05/11/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 465 vom 05.11.2002
ActionAction05/11/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 466 vom 05.11.2002
ActionAction29/11/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 538 vom 29.11.2002
ActionAction18/12/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 584 vom 18.12.2002
ActionAction31/01/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
ActionAction31/01/2002 - Verwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 33 vom 31.01.2002
ActionAction04/04/2002 - Decreto del Presidente della Provincia 4 aprile 2002, n. 10 —
ActionAction20/02/2002 - LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 3 —
ActionAction29/01/2002 - LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
ActionAction21/05/2002 - Legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7
ActionAction18/12/2002 - Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15
ActionAction18/06/2002 - Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
ActionAction04/07/2002 - Contratto di comparto 4 luglio 2002 
ActionAction03/10/2002 - Contratto collettivo 3 ottobre 2002 —
ActionAction09/12/2002 - Contratto collettivo 9 dicembre 2002
ActionAction18/03/2002 - Legge provinciale18 marzo 2002, n. 6 
ActionAction15/11/2002 - Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14
ActionAction29/01/2002 - Legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
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ActionAction26/06/1975 - decreto del Presidente della giunta provinciale 26 giugno 1975, n. 38
ActionAction17/10/1975 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49 
ActionAction12/02/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 12 febbraio 1975, n. 5
ActionAction20/10/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 20 ottobre 1975, n. 50
ActionAction19/11/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 19 novembre 1975, n. 53
ActionAction05/12/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 5 dicembre 1975, n. 55
ActionAction16/12/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 16 dicembre 1975, n. 56
ActionAction23/12/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 23 dicembre 1975, n. 57
ActionAction14/02/1975 - Decreto del Presidente della giunta provinciale 14 febbraio 1975, n. 6
ActionAction28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469
ActionAction28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 470
ActionAction28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 471 —
ActionAction28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472 
ActionAction28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473
ActionAction28/03/1975 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474
ActionAction28/03/1975 - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 475 —
ActionAction11/01/1975 - Legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 1
ActionAction21/01/1975 - Legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10
ActionAction18/01/1975 - Legge provinciale 18 gennaio 1975, n. 11
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 12
ActionAction22/01/1975 - Legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 13
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ActionAction13/02/1975 - LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1975, n. 16 —
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ActionAction15/05/1975 - Legge provinciale 15 maggio 1975, n. 23
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ActionAction12/07/1975 - Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 32
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